Buoni fruttiferi, ritenuta fiscale secondo il criterio di competenza (Cass. civ. Sez. I n. 25064 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali, sulla base della normativa di riferimento, l’imposizione fiscale sui rendimenti degli stessi avviene secondo il criterio di competenza, rilevando il momento in cui matura il diritto di credito. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ. ha a oggetto solo i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, non i documenti né le conclusioni ricostruttive concernenti la valutazione degli stessi. Ne consegue che un conteggio unilaterale di parte, non costituendo fatto storico, non può fondare la relevatio ad onere probandi in favore di chi lo ha redatto. Quando la parte contro cui si avanzi una pretesa creditoria prospetti le proprie difese e i propri calcoli, contestando l’altrui conteggio mediante l’atto di impugnazione, si è fuori dall’ambito applicativo della norma sulla non contestazione.

Il Fatto

La vicenda ha a oggetto cinque buoni fruttiferi postali della serie “Q”, emessi nell’anno 1989. La parte attrice ha convenuto in giudizio la società emittente per ottenere il pagamento della differenza di rendimento netto dell’ultimo decennio, che assumeva dovuta per effetto dell’applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi maturati.

Il Giudice di pace ha accolto la domanda, liquidando la somma richiesta sulla base di una tabella analitica prodotta dall’attrice, rimasta priva di contestazione per la contumacia della convenuta. Il Tribunale di Frosinone ha confermato la decisione, affermando che la società non aveva contestato le detrazioni fiscali operate né allegato un proprio conteggio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 7 d.m. Tesoro 23 giugno 1997. La società aveva evidenziato nell’atto di appello l’illegittimità della decisione proprio con riguardo all’applicazione della ritenuta fiscale, depositando i prospetti dei calcoli corretti. Il motivo è accolto sotto entrambi i profili.

Sul primo profilo, la Corte rileva che la convenuta, rimasta contumace in primo grado, aveva proposto appello proprio e specificamente per contestare i criteri e le modalità del calcolo della somma pretesa. Sorprende, dunque, la decisione del Tribunale, che ha ritenuto non contestato il calcolo unilaterale dell’attrice: non altro essendo il contenuto dello specifico atto di impugnazione.

Il principio di non contestazione si fonda sul sistema delle preclusioni processuali e sul dovere di collaborare, fin dalle prime battute, a circoscrivere la materia controversa, ma ha a oggetto solo i fatti storici, non i documenti o le conclusioni ricostruttive sulla valutazione degli stessi. Nella specie non si trattava di circostanze in fatto, ma di un mero conteggio unilaterale, onde l’art. 115 cod. proc. civ. non era in discorso.

Sul secondo profilo, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la questione relativa al criterio di applicazione dell’imposta sui rendimenti dei buoni fruttiferi postali va risolta in favore del criterio di competenza. L’art. 7 d.m. 23 giugno 1997 è coerente con le disposizioni di legge richiamate e con i principi generali della materia: la ritenuta fiscale va applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, che va effettuata al netto dell’imposta.

La sentenza è quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della pretesa attorea. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragione dell’affermazione dei principi in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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