Rilievo d’ufficio dell’incompetenza tardivo se non espresso nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 19041 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti ai quali si applica la novella di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, l’incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. è rilevata d’ufficio solo con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c., con la conseguenza che ogni eventuale rilievo successivo è tardivo e il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile.
Il Fatto
Alcuni eredi di soldati italiani, catturati e deportati in Germania dopo l’8 settembre 1943, citavano in giudizio la Repubblica federale di Germania per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai congiunti. Il Tribunale di Roma, adito in via principale, accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero dell’economia e delle finanze e indicava come competente il Tribunale di Venezia.
Riassunta la causa, il giudice lagunare riteneva invece competente il Tribunale di Roma e sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., aderendo all’orientamento che individua il giudice del luogo della tesoreria di riferimento dell’autorità amministrativa centrale (Cass. n. 7371 del 2025).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione non entra nel merito della questione di competenza e dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio perché tardivo. Il potere del giudice di sollevare il conflitto, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., soggiace al termine preclusivo previsto dall’art. 38, terzo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 164 del 2024.
La nuova norma dispone che l’incompetenza è rilevata d’ufficio “con il decreto previsto dall’articolo 171-bis”. La Corte osserva che tale previsione, ancorché introdotta dal decreto legislativo pubblicato l’11 novembre 2024 ed efficace dal 26 novembre successivo, non può applicarsi agli atti compiuti prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 32171 del 2025).
Nel caso di specie, tuttavia, la novella trova applicazione poiché il decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stato emesso il 18 febbraio 2025. Tale decreto, però, si era limitato a differire l’udienza ex art. 183 c.p.c. e a concedere i termini per le memorie ex art. 171-ter c.p.c., senza espressamente preannunciare l’intenzione di sollevare il conflitto. Il rilievo di incompetenza effettuato successivamente, con l’ordinanza che ha rimesso la causa alla Corte, è quindi tardivo.
Il principio affermato, in conformità con Cass. n. 32378 del 2025, è che ogni rilievo di incompetenza può ritenersi tempestivo solo se espressamente effettuato con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali la norma non si applica, entro la prima udienza di trattazione. La limitazione mira a favorire la rapida formazione delle preclusioni. Le parti vengono rimesse dinanzi al Tribunale di Venezia per la prosecuzione del giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 28 c.p.c. – Foro stabilito per accordo delle parti
- Art. 38 c.p.c. – Incompetenza
- Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza
- Art. 171-bis c.p.c. – Verifiche preliminari
- Art. 171-ter c.p.c. – Memorie integrative
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa