Compensazione delle spese tra amministrazioni non opponibile alla parte vincitrice (Cass. civ. Sez. III n. 5310 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, la compensazione delle spese di lite fondata sul mutamento della giurisprudenza di legittimità e sull’intervento chiarificatore della Corte costituzionale n. 77 del 2018 può operare esclusivamente nei rapporti tra le amministrazioni appellanti, non nei confronti della parte danneggiata risultata vincitrice in entrambi i gradi. Ove gli appelli delle amministrazioni siano stati dichiarati inammissibili per tardività, la questione del chiarimento giurisprudenziale non assume alcun rilievo e non giustifica il regolamento delle spese difforme dal criterio della soccombenza. La motivazione apparente o non pertinente rispetto alla posizione della parte vittoriosa integra violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Il Fatto
La proprietaria di alcuni fondi ha convenuto davanti al Giudice di pace l’amministrazione provinciale chiedendo il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Nel giudizio è stata chiamata anche la Regione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il Giudice di pace ha accolto la domanda e ha condannato in solido i due enti pubblici al risarcimento e alle spese.
Le due amministrazioni soccombenti hanno proposto separati appelli. Il Tribunale, riunite le impugnazioni, ha dichiarato inammissibili per tardità gli appelli proposti contro la danneggiata, ha rigettato nel merito l’appello dell’amministrazione provinciale verso la Regione e ha compensato le spese del grado. La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., rispettivamente sotto il profilo della motivazione e del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Essi sono trattati congiuntamente e accolti.
La Corte osserva che la spiegazione addotta dal Tribunale per giustificare la compensazione — il richiamo ai mutamenti della giurisprudenza di legittimità e alla Corte costituzionale n. 77 del 2018 — esiste e può essere condivisa se riferita ai rapporti tra le due amministrazioni appellanti. Il criterio, invece, non è giuridicamente corretto se applicato nei confronti della danneggiata, che è risultata vincitrice rispetto a entrambe le amministrazioni, tanto in primo quanto in secondo grado.
Un secondo argomento rafforza la conclusione: i due appelli sono stati dichiarati inammissibili per tardività. Per questa ragione la questione del chiarimento giurisprudenziale sul riparto di responsabilità non poteva assumere alcun rilievo. Non sono pertanto utilmente invocabili i principi delle Sezioni Unite n. 14989 del 2005, n. 20598 del 2008 e n. 2572 del 2012.
Accolto il ricorso, la sentenza è cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: le due amministrazioni sono condannate in solido alla rifusione delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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