Notifica cartella esattoriale nulla ma sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 4232 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento ha natura sostanziale, ma alla sua notificazione si applicano, per effetto del rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e di questo alle norme processuali civili, gli istituti della nullità e della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui agli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. Ne consegue che non ogni incompletezza della notificazione ne determina l’invalidità, quando nessuna lesione del diritto di difesa sia arrecata. La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella sana ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di liquidazione relativo all’omesso versamento di imposte conseguente a una divisione di comunione ereditaria. L’atto, non impugnato, era divenuto definitivo. Su questa base l’Amministrazione notificava la cartella di pagamento, che il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando tra l’altro il vizio di notificazione, l’assenza di motivazione e l’errato computo degli interessi.
La CTP rigettava il ricorso. In appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riteneva invece irregolare la notificazione della cartella, perché priva della data di notifica e della sottoscrizione della relata, riformava la decisione e annullava l’atto esattivo. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione con un unico motivo; il contribuente e l’Agente della riscossione, pur notificati, non si costituivano.
La Motivazione della Corte
L’Amministrazione finanziaria deduce la violazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR abbia erroneamente ritenuto irrituale la notificazione, e invoca il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto. La Corte ritiene il motivo fondato.
La sentenza impugnata fonda l’accoglimento dell’appello proprio sull’irritualità della notifica, perché la cartella sarebbe priva della data e della sottoscrizione della relata. La Corte osserva che la cartella risulta pacificamente impugnata in modo tempestivo dal contribuente. L’Amministrazione ha riprodotto nel ricorso l’atto impositivo, la cartolina di consegna e la relata di notifica: dalla ricevuta di ritorno emerge che il documento è individuato con il suo numero, stampato nella parte inferiore della cartolina, e che la consegna è avvenuta presso il domicilio del contribuente, nelle mani di un familiare che ha sottoscritto per ricevuta. Nessun dubbio, dunque, che l’atto sia stato recapitato al destinatario, che ne è venuto a conoscenza e lo ha impugnato.
La relata separata di notificazione riporta l’indicazione stampata del nominativo del notificatore, ma non la sua firma né la data. La Corte precisa tuttavia che non ogni incompletezza della notificazione ne importa l’invalidità, quando non sia arrecata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento: la natura sostanziale e non processuale della cartella non osta all’applicazione di istituti processuali, specie quando la disciplina tributaria li richiami espressamente. Il rinvio dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, e di questo alle norme sulle notificazioni civili, comporta che, in caso di nullità della notificazione della cartella, trovi applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., come affermato da Cass. sez. V n. 27561 del 2018. La Corte ribadisce inoltre che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex artt. 156 e 160 cod. proc. civ., secondo Cass. sez. V n. 27326 del 2024.
Il ricorso è pertanto accolto, la decisione impugnata è cassata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti proceda a nuovo giudizio e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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