Esclusioni TARI subordinate alla dichiarazione iniziale del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 15056 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, le esclusioni dall’imposizione previste dall’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione, sulla base di elementi obiettivi direttamente rilevabili o di idonea documentazione. Detto onere dichiarativo condiziona altresì l’applicabilità delle esclusioni previste dal regolamento comunale IUC per le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Il contribuente che invochi l’esclusione deve provare la preventiva presentazione della dichiarazione, anche se riferita ad anni precedenti. L’effetto vincolante del giudicato esterno, in materia tributaria, opera solo nei limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune aveva recuperato la TARI relativa all’anno 2016 per le superfici adibite a parcheggio, coperto e scoperto, del proprio ipermercato, ritenute soggette al tributo in quanto produttive di rifiuti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, riformando la sentenza di prime cure, aveva respinto le ragioni della contribuente. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente con memoria, basata su una sopravvenuta sentenza favorevole relativa alla TARI dell’anno 2021. Il giudicato, infatti, non è vincolante in punto di diritto, avendo la sentenza richiamata aprioristicamente escluso l’obbligo di integrazione documentale del contribuente. In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno opera nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto, non anche in relazione alle conseguenze giuridiche.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, relativo alla violazione delle disposizioni in materia di esclusioni TARI. Ha affermato che le esclusioni previste dall’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013 non operano automaticamente, ma richiedono che il contribuente indichi i presupposti nella denuncia originaria o di variazione. Allo stesso modo, l’esclusione per le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, prevista dal regolamento comunale IUC, postula la condizione imprescindibile della dichiarazione.
La Corte ha altresì dichiarato infondato il secondo motivo, concernente la violazione delle norme sull’onere della prova. Ha precisato che il contribuente era tenuto a provare la preventiva presentazione della dichiarazione per beneficiare dell’esclusione. Ha inoltre chiarito che l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, avendo natura sostanziale e non processuale, non ha introdotto un onere probatorio diverso rispetto ai principi vigenti.
Il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per l’erronea valutazione di una relazione asseverata prodotta dal Comune, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando la decisione si fondi su prove inesistenti, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, atteso che la ratio decidendi si fondava sull’inadempienza dell’obbligo dichiarativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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