TARI, accertamento d’ufficio con dati catastali e riduzione per distanza non dichiarata (Cass. civ. Sez. V n. 4712 del 22.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’art. 32 del Regolamento comunale attribuisce all’Ente la facoltà, e non l’obbligo, di richiedere documenti o effettuare sopralluoghi prima di determinare la superficie tassabile. In mancanza di dichiarazione TARI, l’amministrazione procede legittimamente all’accertamento d’ufficio sulla base dei dati catastali, potendo ricorrere alla presunzione semplice di cui all’art. 2729 cod. civ., mentre l’onere di provare le discordanze rispetto ai dati utilizzati grava sul contribuente. L’art. 6 della legge n. 212/2000 non ha rango superiore alla legge ordinaria e non consente la disapplicazione delle norme tributarie. La riduzione per distanza dal centro di raccolta presuppone la dichiarazione delle circostanze rilevanti da parte del contribuente.

Il Fatto

Un Comune ha notificato a un contribuente un avviso di accertamento per la TARI relativa a un’annualità, contestando l’omesso o parziale versamento del tributo in relazione a un immobile di sua proprietà. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, dolendosi del mancato accertamento istruttorio preventivo, dell’errata quantificazione della superficie tassabile, del difetto di motivazione e della mancata applicazione della riduzione del 40% prevista dal Regolamento per le utenze distanti più di mille metri dal centro di raccolta.

La Commissione ha respinto il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, condannando il contribuente alle spese. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Comune ha resistito costituendosi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente perché connessi, investono la pretesa nullità della sentenza per omesso accertamento delle superfici, con violazione dell’art. 6 della legge n. 212/2000 e dell’art. 32 del Regolamento TARI, nonché la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione alla disciplina dell’omessa dichiarazione.

La Corte rileva anzitutto che la censura si risolve in una inammissibile richiesta di una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito. Nel merito, l’art. 32 attribuisce all’Ente la facoltà, e non l’obbligo, di richiedere documenti o effettuare sopralluoghi: non essendo stata presentata alcuna dichiarazione TARI, l’Ente ha correttamente proceduto all’accertamento d’ufficio sui dati catastali, applicando la presunzione semplice dell’art. 2729 cod. civ.

Quanto all’omessa comunicazione delle nuove superfici imponibili, la Corte osserva che, in ipotesi di omessa dichiarazione, il dato può essere comunicato nell’avviso di accertamento senza pregiudizio per i diritti del contribuente. L’art. 6 dello Statuto del Contribuente contiene criteri guida privi di rango superiore alla legge ordinaria, come già affermato da Cass. Sez. 5, ordinanza n. 16227 del 20/06/2018, e non può fondare una causa di nullità dell’atto impositivo. Il principio di collaborazione e buona fede deve essere letto insieme all’art. 10 della stessa legge, ma nel caso la collaborazione è risultata del tutto assente per l’omessa dichiarazione.

La Corte esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ., che ricorre solo quando l’onere della prova sia attribuito a una parte diversa da quella su cui dovrebbe gravare. Condivide inoltre l’obiezione del Comune: l’erronea indicazione dell’indirizzo costituisce un mero errore materiale, irrilevante ai fini della legittimità dell’atto, poiché l’immobile è stato correttamente individuato tramite i dati catastali. L’onere di provare le dedotte discordanze grava sul contribuente, che non ha fornito alcuna prova.

Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della riduzione del 40% per distanza dal centro di raccolta, è dichiarato inammissibile: si risolve in una diversa ricostruzione del fatto e in una richiesta di rivalutazione probatoria, ed è viziato da mancanza di autosufficienza, non avendo la parte allegato dove e quando avesse dedotto le questioni nel giudizio di merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *