Spese di lite oltre i parametri richiedono specifica motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 4848 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari già posto dall’art. 24 della legge n. 794 del 1942, i parametri di determinazione del compenso e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. Il giudice può discostarsene, anche oltre i valori massimi o minimi risultanti dalle percentuali di aumento o diminuzione, ma in tal caso è tenuto a indicare i parametri seguiti, fermo il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che preclude liquidazioni praticamente simboliche. La motivazione solo apparente o il difetto del minimo costituzionale rendono la sentenza nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; l’inosservanza del citato limite sostanziale integra invece error in iudicando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la tassazione degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato del Presidente del consiglio di amministrazione di una società. In sede di ottemperanza il giudice tributario di secondo grado, dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione finanziaria in applicazione del principio della soccombenza virtuale, liquidandole in complessivi euro 30.000,00.
L’Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione con due motivi: l’assenza di motivazione sui criteri di liquidazione, per un importo definito abnorme e superiore alla metà del valore della controversia, e la violazione dei parametri tariffari. La società resiste con controricorso. Il valore della causa è ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono dichiarati fondati. Il Collegio rileva che il giudice tributario ha liquidato euro 30.000,00 in una causa di valore compreso nello scaglione indicato, dunque ben al di sopra degli importi previsti dai parametri del d.m. n. 55/2014, senza esporre alcuna argomentazione a sostegno della scelta.
La Corte richiama l’orientamento che intende ribadire: dopo il d.m. n. 55 del 2014 non opera più il vincolo dell’inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri e le soglie numeriche valgono come criteri di orientamento e fissano la misura economica standard, quella media, del valore della prestazione professionale. Il riferimento è alla Sez. 6-3, ordinanza n. 30286 del 15.12.2017.
Ne deriva che solo in presenza di uno scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione. Lo scostamento può superare anche i valori massimi o minimi determinati dalle percentuali di aumento o diminuzione, ma resta il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che vieta, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Sul piano del controllo di legittimità, la Corte distingue: avverso la liquidazione può denunciarsi la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione solo apparente o violazione del minimo costituzionale, oppure l’error in iudicando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione del limite sostanziale. Si richiama inoltre l’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014: il giudice può scendere sotto o salire sopra i limiti delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.
Nel caso concreto il giudice tributario non ha dettato alcuna motivazione specifica sulla scelta di liquidare oltre i parametri. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna perché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi enunciati e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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