Redditi di società di persone: litisconsorzio necessario e integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 4868 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi delle società di persone, l’unitarietà della rettifica delle dichiarazioni della società e dei soci comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci riguardi inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo che si prospettino questioni personali. Ne discende un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, con l’obbligo di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, con conseguente rinvio al giudice di primo grado. L’eventuale formazione di giudicati parziali va valutata entro i limiti soggettivi dell’art. 2909 cod. civ.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo al maggior reddito a fini Irpef per l’anno d’imposta 2007, derivante dal maggior reddito di partecipazione quale socio al 50% di una società in accomandita semplice. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato il ricorso proposto dalla società partecipata; la Commissione tributaria regionale, nel rigettare l’appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva uniformato la propria decisione a quella di primo grado.
L’Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione con un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. La questione centrale attiene alla corretta instaurazione del contraddittorio tra società e soci.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5 d.P.R. n. 917/1986. Lamenta che la Commissione regionale abbia confermato la decisione di primo grado, benché questa fosse stata riformata in accoglimento dell’appello erariale da una sentenza passata in giudicato.
La Corte non esamina il profilo di merito, perché rileva d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio per violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 5 d.P.R. n. 917/1986, 40 d.P.R. n. 600/1973 e 62 d.lgs. n. 546/1992. Sussiste, infatti, una ipotesi di litisconsorzio necessario fra la società e i soci.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della Corte — Cass., Sez. Un., n. 14815/2008, Cass. n. 25300/2014, Cass. n. 23096/2012 — e lo condivide. L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, e dei soci delle stesse, e la conseguente imputazione del reddito a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, comportano che il ricorso proposto da uno dei soci riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci.
Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto: non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del ricorrente, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato. Pertanto, la proposizione del ricorso da parte di uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, con rinvio al giudice di primo grado (Cass. n. 3523/2018; Cass. n. 1472/2018).
La Corte dichiara quindi la nullità dell’intero procedimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e della socia, provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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