Inattendibilità della documentazione contabile e soglia di fallibilità (Cass. civ. Sez. I n. 5009 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le produzioni documentali del fallendo, alternative al bilancio, sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.. Il controllo di legittimità non può sostituire tale valutazione con una diversa lettura delle risultanze processuali. Ai fini della soglia di fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., decisiva non è la puntuale quantificazione del debito, ma l’idoneità probatoria dello stato patrimoniale offerto dal reclamante, sul quale grava il relativo onere. Il ricorso che non si confronti con la più articolata ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
Il Fatto
Su ricorso di una cassa edile regionale, il Tribunale ha dichiarato il fallimento di una società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione. Il liquidatore ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., contestando la sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.
La Corte d’appello ha rigettato il reclamo. Il legale rappresentante della società ha allora proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la duplicazione dei dati debitori e l’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi. Gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
I due motivi, connessi, sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, perché non si confrontano con la più articolata ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale, prima ancora di rilevare il superamento della soglia debitoria, aveva accertato l’inattendibilità dello stato patrimoniale depositato dalla reclamante, giudicato inidoneo a offrire informazioni affidabili sulle soglie di fallibilità.
Il dato dirimente non è dunque il calcolo preciso della debitoria complessiva, bensì la ritenuta inattendibilità della documentazione contabile offerta dal reclamante per assolvere l’onere probatorio sullo stesso gravante ai sensi dell’art. 1, comma 2, l.fall.. La forte discrasia tra le annotazioni della società e i crediti dichiarati dall’agente della riscossione costituisce il fondamento effettivo della decisione.
La Corte richiama il solido indirizzo nomofilattico secondo cui tutte le produzioni documentali del fallendo, alternative al bilancio, sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 cod. proc. civ. (Cass. 205/2020, Cass. 30516/2018). Il ricorrente per cassazione non può contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante per ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali.
La Corte osserva che ammettere in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze istruttorie già vagliate nel merito. Richiama sul punto Cass. Sez. U. 28220/2018 e altre pronunce conformi.
Alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati. Sussistono invece i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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