Imposta unica scommesse: sanzioni esenti per incertezza normativa ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 5128 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, sussiste una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero che operi in Italia mediante propri intermediari senza concessione. Ne consegue l’esclusione delle sanzioni amministrative irrogate per le annualità antecedenti al 2011, per le quali la pretesa sanzionatoria non è sostenibile. La soggettività passiva del centro di trasmissione dati e la responsabilità solidale del bookmaker estero, invece, sono conformi al diritto unionale, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano senza distinzione in base al luogo di stabilimento.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede in altro Stato membro, in qualità di coobbligato in solido con una società ricevitrice italiana, impugnava gli avvisi di accertamento per imposta unica sul gioco relativi agli anni 2009, 2010 e 2011. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, escludendo profili discriminatori e di illegittimità costituzionale della disciplina nazionale.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a nove motivi, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, che investono il presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta e la compatibilità con la libera prestazione dei servizi. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010 nella sola parte in cui assoggettano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità anteriori al 2011.

Il giudice delle leggi ha chiarito che, per le annualità antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie ma i bookmaker, con o senza concessione, e che i coobbligati concorrono comunque alla realizzazione del presupposto impositivo. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, poiché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

Quanto al presupposto territoriale, la Corte ribadisce che il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia. Il secondo motivo, sulla mancata traduzione degli avvisi in inglese, è infondato, poiché nessuna norma impone la redazione dell’atto nella lingua del destinatario e la società ha in concreto dimostrato di averne compreso il contenuto.

Il settimo motivo è rigettato: il tributo non ha natura di imposta sul volume d’affari e può convivere con l’IVA, secondo l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. È invece parzialmente fondato l’ottavo motivo: sussiste l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa per le sanzioni relative agli anni 2009 e 2010. Il nono motivo, sulle spese, è in parte infondato e in parte inammissibile.

La sentenza impugnata è cassata nei limiti del motivo accolto; decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto solo quanto alle sanzioni per gli anni antecedenti al 2011. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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