Contributo modulare forense estraneo alla previdenza complementare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5345 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo soggettivo modulare obbligatorio previsto dal regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense rientra nell’ambito della previdenza obbligatoria della categoria professionale ed è del tutto estraneo alla previdenza complementare disciplinata dal d.lgs. n. 252/2005. Le previsioni regolamentari che lo impongono costituiscono espressione dell’autonomia contabile, gestionale e organizzativa degli enti previdenziali privatizzati e non violano il principio di legalità. È pertanto esclusa ogni ipotesi di illegittimità costituzionale degli atti regolamentari e gestionali che fondano la pretesa contributiva, così come è inammissibile la questione di illegittimità comunitaria formulata in modo generico.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, aveva versato dal 2010 al 2012 il cd. contributo modulare obbligatorio, nella misura di € 525,00. Convenne in giudizio la Cassa chiedendo, previa declaratoria di illegittimità della pretesa, il trasferimento della posizione di previdenza complementare presso altro fondo pensione ai sensi dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 o, in subordine, la restituzione della somma.

Il Tribunale di Roma rigettò il ricorso. La Corte d’appello di Roma confermò la decisione di primo grado, escludendo che il contributo fosse riconducibile alla previdenza complementare e qualificandolo come contributo obbligatorio aggiuntivo destinato ad ampliare il montante della pensione modulare. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; la Cassa ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, lamentando la mancata valutazione di prove documentali e di asserite dichiarazioni confessorie. Il motivo è inammissibile: la censura si sostanzia in un coacervo di doglianze eterogenee che rende arduo enucleare i profili effettivamente proposti. Non è specificata la prova non valutata, né l’atto avente valore confessorio, né i termini della censura sulla natura del contributo.

La Corte rileva inoltre che i profili di omesso esame sono preclusi dalla presenza di una doppia decisione conforme, che rende inammissibile la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi non si confrontano con la statuizione della Corte del merito secondo cui il contributo soggettivo modulare obbligatorio rientra nella previdenza obbligatoria della categoria forense ed è estraneo alla previdenza complementare.

Il ricorrente aveva prospettato la violazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, degli artt. 4 e 267 TFUE, degli artt. 5, 6 e 23 CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e dell’art. 23 Cost., sostenendo l’illegittimità costituzionale delle norme sulla contribuzione modulare per assenza di una norma abilitante e la violazione del diritto di proprietà ex art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.

La Corte rileva che tali censure non si confrontano con la ratio della sentenza impugnata: una volta esclusa la riconducibilità del contributo alla previdenza complementare, vengono meno sia la questione di legittimità costituzionale degli atti regolamentari e gestionali, sia la questione di illegittimità comunitaria, peraltro formulata in maniera del tutto generica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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