Decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione dell’attività autonoma: necessaria l’effettività dello svolgimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7977 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla NASpI prevista dall’art. 11 d.lgs. n. 22/2015 per l’omessa comunicazione all’INPS dell’inizio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, di cui all’art. 10 dello stesso decreto, postula il concomitante ed effettivo svolgimento dell’attività medesima in costanza di fruizione del trattamento indennitario. L’obbligo di comunicazione, pertanto, non sorge per il solo fatto della titolarità di una partita IVA, che costituisce atto meramente propedeutico e di per sé neutro, ma richiede che l’attività da cui possa derivare un reddito sia realmente esercitata. La mancata comunicazione, quale causa di decadenza, è di stretta interpretazione e non può essere applicata in via analogica oltre i casi espressamente contemplati.
Il Fatto
Il lavoratore impugnava la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato il rigetto della sua domanda volta ad ottenere la NASpI. L’INPS aveva negato il beneficio sul presupposto della mancata comunicazione dei redditi di lavoro autonomo relativi all’anno 2016, essendo il ricorrente titolare di partita IVA.
La Corte territoriale aveva dichiarato la decadenza dal diritto alla prestazione, ritenendo integrata la fattispecie di cui agli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 per la sola omissione della comunicazione, a prescindere dall’effettivo svolgimento dell’attività autonoma. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle citate disposizioni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando l’interpretazione della norma propugnata dai giudici di merito. Il dato normativo, nell’ottica della compatibilità del trattamento con lo svolgimento di attività autonoma, presuppone una concomitanza tra la fruizione della NASpI e l’esercizio dell’attività lavorativa, come si evince sia dall’incipit dell’art. 10, che fa riferimento all’attività intrapresa “durante il periodo” di percezione, sia dalla previsione di riduzione del beneficio in misura percentuale del reddito dichiarato.
Richiamando il principio già affermato da precedenti pronunce, la Corte ha precisato che il termine “intraprendere” non deve essere inteso solo come “iniziare”, ma anche come “impegnarsi, dedicarsi, applicarsi”. Ciò che rileva, quindi, non è la circostanza che l’attività autonoma sia antecedente o successiva alla domanda di disoccupazione, quanto piuttosto la contemporaneità tra il godimento dell’indennità e lo svolgimento di un’attività da cui possa derivare un reddito, attività che deve essere interpretata in termini di effettività del lavoro.
Nel caso di specie, la corte territoriale aveva dedotto lo svolgimento dell’attività lavorativa dalla mera titolarità della partita IVA, un dato ritenuto dalla Cassazione formalistico e non significativo di una attività in corso, essendo l’apertura e il possesso della partita IVA atti meramente propedeutici. Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, in fatto, l’effettivo e concreto esercizio dell’attività autonoma, senza limitarsi a valorizzare un elemento neutro.
Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo la fattispecie estranea al perimetro della decadenza, istituto di stretta interpretazione non applicabile in via analogica, e ha rinviato alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.