Interpretazione dell’accordo transattivo e limiti del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5636 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione del negozio accolta dal giudice di merito non può limitarsi a contrapporre una lettura diversa degli atti, poiché deve allegare e dimostrare l’inesistenza o l’assoluta inadeguatezza dei dati valorizzati dal giudice ovvero delle regole giustificative, anche implicite, che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta. Non integra la motivazione apparente, né alcuna delle ipotesi di nullità della sentenza, la decisione che esamini e risolva nel merito la questione con argomentazione congrua e logica. La censura che si traduca in un diverso convincimento rispetto a quello espresso nel merito è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Quindici lavoratori — dipendenti di una società di trasporto pubblico — avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento di differenze retributive e del TFR. Il datore di lavoro propose opposizione, che il Tribunale accolse. La Corte d’Appello, in primo grado di rinvio, rigettò le opposizioni sul rilievo che l’accordo transattivo del 2007 non fosse stato adempiuto integralmente e che residuassero ragioni di credito in favore dei lavoratori.

La Corte di cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato quella decisione per violazione dei principi di interpretazione contrattuale e rinviato alla Corte d’Appello di Venezia, indicando i criteri da applicare. In sede di rinvio i giudici di merito hanno confermato l’integrale adempimento dell’accordo e respinto le pretese dei lavoratori. Questi ultimi hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e dell’art. 384 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato il principio espresso dalla sentenza di rinvio, attribuendo all’importo forfettario di euro 10.000 un valore omnicomprensivo e omettendo ogni valutazione comparativa tra le somme versate e le pretese originarie.

La Corte osserva che, quando si censura l’interpretazione del negozio accolta in sentenza, il ricorso non può assumere tutti i contenuti propri dell’argomentazione confutativa. Deve evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata mediante l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito, o anche solo delle regole giustificative, e non può affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso fondato su dati asseritamente più significativi. Richiama sul punto Cass. n. 18375 del 2006 e Cass. n. 12360 del 2014. Nel caso concreto la Corte d’Appello ha rispettato i principi di diritto della sentenza di rinvio, interpretando l’accordo secondo il tenore letterale, considerando la rinuncia agli atti come conferma della volontà di definire integralmente la controversia e valorizzando il comportamento successivo delle parti: la rinuncia, intervenuta a undici mesi dalla stipula dell’accordo e dall’incasso delle somme, è stata letta come elemento indicativo di una volontà definitiva di transigere ogni pretesa. Quanto alla ricostruzione della carriera e della retribuzione, la Corte territoriale ha valorizzato il riconoscimento dello scatto di anzianità con la busta paga di giugno 2007.

Il secondo motivo deduce un error in procedendo per carenza e incomprensibilità della motivazione. La Corte rileva che l’errore denunciato non rientra nelle ipotesi di nullità della sentenza elaborate dalla giurisprudenza di legittimità — mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile — richiamando Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016 e Cass. Sez. Un. n. 16599 del 2016.

La decisione impugnata ha esaminato e deciso nel merito la questione con motivazione congrua e logica. Le censure attengono in realtà alla ricostruzione della vicenda storica e alla valutazione del materiale probatorio, traducendosi in un diverso convincimento rispetto a quello dei giudici di merito, non ammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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