Differenze retributive per mansioni superiori: l’accertamento richiede il giudizio trifasico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7014 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, a prescindere dalla finalità di reinquadramento o meramente retributiva, impone al giudice di merito un accertamento c.d. trifasico: verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello rivendicato e raffronto tra tali declaratorie e le attività in concreto svolte. Il giudizio deve essere condotto con riferimento alla contrattazione collettiva ratione temporis vigente nei diversi periodi del rapporto e non può essere sostituito da formule apodittiche sulla mancanza di una maggiore professionalità o responsabilità. Il giudice di legittimità può e deve conoscere d’ufficio i contratti collettivi nazionali, anche nel giudizio di rinvio.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto a tempo determinato dal 2003 e stabilizzato con decorrenza dal 2008, aveva chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente datore per le differenze retributive maturate per lo svolgimento, dall’inizio del rapporto, delle mansioni di autista soccorritore e, dal 2014, di autista di prossimità. L’ente lo aveva inquadrato nell’Area A, posizione A2, mentre egli rivendicava l’inquadramento nell’Area B, posizione B1, in ragione delle declaratorie della contrattazione collettiva.
Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda richiamando il precedente di Cass. n. 20915/2019 e ritenendo che il contratto collettivo integrativo del 2009 non avesse operato una trasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore dall’Area A all’Area B. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando la sostanziale diversità tra la domanda di reinquadramento nell’area superiore, preclusa dall’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, e quella finalizzata al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all’asserito svolgimento di mansioni superiori. Il Tribunale aveva confuso i due piani, applicando al caso di specie il principio affermato da Cass. n. 20915/2019, che riguardava invece una pretesa di superiore inquadramento.
La decisione impugnata si era limitata ad affermare che il lavoratore non aveva provato lo svolgimento di mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e responsabilità, senza compiere l’operazione di sussunzione richiesta. La Corte ha ribadito che il giudice è chiamato, in materia di mansioni superiori, a una verifica su base trifasica, che impone di enucleare dapprima la fisionomia delle declaratorie dei livelli da raffrontare, anche con riferimento a diverse discipline collettive succedutesi nel tempo, e poi di valutare le attività in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo ma anche qualitativo e temporale.
Quanto al merito, la Corte ha richiamato i dati contrattuali di base: nell’Area A rientrano profili di attività di supporto meramente strumentale, mentre nell’Area B trovano collocazione i profili inseriti nei processi produttivi, che svolgono fasi di attività nell’ambito di direttive di massima. Su questa base, l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto strumentale, ma colui che è inserito nel processo produttivo tipico dell’attività sanitaria, integrando una professionalità che opera in campo sanitario.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili le deduzioni sulla prescrizione, in quanto la questione era rimasta assorbita nella decisione di merito e, in mancanza di statuizione, difetta l’interesse all’impugnazione. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché proceda a nuova valutazione operando il giudizio trifasico.
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Nota della Redazione
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