Nullità della fideiussione per retta RSA e motivazione apparente della Corte d’appello (Cass. civ. Sez. I n. 5869 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ affetta da motivazione apparente, e come tale censurabile in sede di legittimità, la sentenza d’appello che, dopo aver distinto la quota alberghiera a carico dell’ospite dalla quota sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, conclude per la nullità dell’intero contratto per contrarietà a norma imperativa senza indicare quale sia la norma violata e trascurando che oggetto della contesa era il pagamento della sola componente alberghiera. Una limitazione all’autonomia negoziale non può desumersi dalla disciplina del Servizio sanitario nazionale, che assicura i livelli essenziali di assistenza con spesa a carico della pubblica amministrazione e concerne le prestazioni sanitarie “pure” o “inscindibili” con quelle socio-assistenziali. Qualora la residenza contenga una clausola di non revocabilità per un periodo determinato, il giudice non può applicare automaticamente l’art. 1373 cod. civ., ma deve valutare se il vincolo convenzionale sia impeditivo del recesso alla luce dell’art. 1372 cod. civ.
Il Fatto
Una fondazione che gestisce una struttura residenziale per anziani ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto che aveva garantito, con fideiussione, il pagamento delle rette di ricovero della madre. L’opposizione proposta dal garantito è stata accolta in primo grado e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia.
Il giudice d’appello ha ritenuto che l’ingresso in struttura avvenga in forza dell’impegnativa di residenzialità, nell’ambito di un rapporto pubblicistico, con conseguente impossibilità di inserirvi un atto privatistico come la fideiussione, e ha dichiarato la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il motivo centrale investe la tenuta della motivazione d’appello sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. La Suprema Corte richiama la nozione consolidata di motivazione apparente, ravvisabile quando il percorso argomentativo è perplesso o intrinsecamente contraddittorio, tanto da non consentire di percepire le ragioni della decisione, e cita a sostegno i propri precedenti n. 7090 del 2022 e n. 22598 del 2018.
Nel caso esaminato il giudice d’appello, dopo aver premesso la distinzione tra quota alberghiera a carico dell’ospite e quota sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, ha concluso per la nullità dell’intero contratto, nulla dicendo sulla componente alberghiera pur qualificandola come prestazione di diritto privato. La motivazione non corrisponde dunque alle sue stesse premesse e non tiene conto del tema effettivo della contesa, costituito dal pagamento della sola quota alberghiera.
La Corte coglie inoltre nel segno la censura relativa alla mancata indicazione della norma imperativa che il contratto avrebbe violato. Sul punto richiama i propri arresti secondo cui, quando la struttura privata eroga prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo è liberamente concordabile, poiché il limite all’autonomia negoziale non può ricavarsi dalla disciplina del Servizio sanitario nazionale, che attiene alle prestazioni sanitarie “pure” o “inscindibili” (Cass. n. 28321 del 2017). Né il contratto stipulato per il mantenimento di un familiare in struttura residenziale è nullo per difetto di causa, non essendo diretto in forma esclusiva o prevalente all’erogazione di prestazioni sanitarie (Cass. n. 17234 del 2017).
Quanto alla garanzia, la Corte rileva che il precedente invocato dal giudice di merito (Cass. n. 26863 del 2008) riguarda la facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 cod. civ. nei contratti a esecuzione continuata o periodica, volta a evitare la perpetuità del vincolo. Poiché il contratto in esame, pur a tempo indeterminato, conteneva una clausola di non revocabilità per dieci anni, il giudice non poteva applicare automaticamente quella norma, ma doveva verificare se il vincolo convenzionale fosse impeditivo del recesso in relazione all’art. 1372 cod. civ. Ne consegue l’accoglimento del secondo e del terzo motivo, l’assorbimento degli altri, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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