Giudicato esterno e diniego non impugnabile su credito d’imposta ceduto (Cass. civ. Sez. V n. 5886 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione rifiuta di soddisfare il credito d’imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ai sensi della l. n. 457/1994, non costituisce diniego di rimborso impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, poiché non decide su una istanza di restituzione ma su una diversa modalità estintiva del credito. Il giudicato esterno formatosi su tale qualificazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata. Nel merito, la cessione di azienda non è soggetta agli oneri previsti per la cessione di singoli crediti verso lo Stato dagli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. non ricorre quando il giudice si limiti a un erroneo apprezzamento dell’esito della prova, sindacabile solo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

La controversia ha origine dal silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del credito IRPEG per l’anno d’imposta 1983, esposto in dichiarazione da una cassa rurale, poi ceduto a una banca per effetto di un atto di cessione d’azienda del 2.12.1992 e infine confluito, per incorporazioni successive, in un istituto di credito di maggiori dimensioni.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello dell’Ufficio, escludendo l’impugnabilità del provvedimento di diniego e riconoscendo la sussistenza del credito. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. L’Ufficio lamenta che la CTR non abbia valutato l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione del diniego espresso. La Corte rileva però che il motivo non si confronta con la ratio decidendi: i giudici di appello hanno accertato che l’Amministrazione non aveva provato l’esistenza di un rigetto impugnabile, assumendo che la contribuente si era limitata a manifestare la disponibilità a ricevere parte delle somme tramite titoli di Stato.

Il rifiuto di quella modalità alternativa non equivale dunque a diniego di rimborso e non è atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Su questa qualificazione, già affermata con riferimento al medesimo provvedimento in altro contenzioso, è sceso il giudicato esterno.

La Corte ribadisce che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata, perché fissa la regola del caso concreto e risponde all’interesse pubblico a evitare pronunce contrastanti, secondo il principio del ne bis in idem. La cognizione può avvenire anche mediante l’attività di ricerca del collegio.

Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La censura non si confronta con la qualificazione del contratto come cessione di azienda ex art. 2559 cod. civ., non soggetta agli oneri degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando valuti in modo incongruo l’esito della prova: in tal caso il vizio è quello dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

La CTR ha correttamente ripartito gli oneri. Quanto alla prova della ritenuta d’acconto, l’attestazione del sostituto è prova tipica ma non esclusiva, e il sostituito può provarla con mezzi equipollenti, senza dover dimostrare che l’imposta sia stata incassata dall’erario. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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