Indeducibilità Ires e detrazione Iva: presupposti autonomi per la cooperativa agricola (Cass. civ. n. 6042/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cooperative agricole a mutualità prevalente, l’esenzione Ires ex art. 10 del d.P.R. n. 601/1973 non si applica ai costi sostenuti per attività extra-agricole, svolte tramite partecipazione in società di capitali con scopi commerciali prevalenti. L’indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, tuttavia, non comporta automaticamente l’indetraibilità dell’Iva, poiché il diritto alla detrazione, fondato sul principio di neutralità, risponde a presupposti autonomi, salva la prova di operazioni fraudolente o abusive.
Il Fatto
Un consorzio agricolo a mutualità prevalente impugnava otto avvisi di accertamento per gli anni 2008-2011, con i quali l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori redditi Ires, Irap e Iva. L’Ufficio contestava, in particolare, la indeducibilità degli accantonamenti per svalutazione di una partecipazione in una società di capitali (per gli anni 2008-2009) e di costi promo-pubblicitari relativi alla locazione di un ristorante (per gli anni 2010-2011), ritenuti non inerenti all’attività agricola e quindi sottratti all’esenzione di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 601/1973. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento rigettava l’appello della contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, relativi alla indeducibilità dei costi per la partecipazione nella società di capitali e per le spese promo-pubblicitarie. Con riferimento alla partecipazione, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione della CGT-2, la quale aveva escluso l’applicabilità dell’esenzione ex art. 10, d.P.R. n. 601/1973, in quanto l’attività della società partecipata, avente scopi commerciali di più largo respiro, non era riconducibile all’attività agricola a mutualità prevalente della cooperativa, difettando il requisito della diretta esercitazione dell’attività da parte dell’imprenditore agricolo.
Quanto ai costi promo-pubblicitari, la Corte ha ribadito che il principio di inerenza ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., ha natura qualitativa, esprimendo il collegamento del costo all’esercizio dell’attività d’impresa. La CT-2 aveva escluso l’inerenza valorizzando elementi sintomatici quali la macroscopica antieconomicità e l’incongruità della spesa rispetto alle finalità promozionali dichiarate, rilevando che il costo era finalizzato a finanziare l’attività di ristorazione di una società terza, con un ritorno marginale per la cooperativa. Tale valutazione di merito, congruamente motivata, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, relativo alla detrazione dell’Iva. I giudici hanno affermato il principio di autonomia della detrazione Iva rispetto alla deducibilità dei costi ai fini Ires, richiamando il principio di neutralità fiscale. L’indeducibilità del costo per le imposte dirette non determina di per sé l’indetraibilità dell’Iva, salva la prova, da parte dell’Amministrazione, di operazioni fittizie o abusive, onere non assolto nella specie. La CGT-2 aveva erroneamente escluso la detrazione sulla base della sola indeducibilità, senza considerare che i costi, anche se non inerenti all’attività agricola, erano comunque riferiti all’attività imprenditoriale della contribuente, sia pure extra-agricola, e non erano stati qualificati come fittizi o inesistenti.
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