Strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici escluse dalla rendita catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 18066 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, di cui all’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 e sottratti alla stima diretta della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, prescinde dalla circostanza che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo e dalla loro consistenza fisica. È essenziale il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. La struttura metallica di sostegno dei pannelli di un impianto fotovoltaico a terra, avendo funzione ancillare e integrata alla produzione energetica, è componente impiantistica priva di residua utilità produttiva o reddituale al di fuori dello specifico processo produttivo e va quindi esclusa dal computo della rendita.
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria superficiaria di un impianto fotovoltaico a terra, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta, includendo nella stima la componente strumentale costituita dalla struttura metallica di sostegno dei pannelli.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; in appello, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva parzialmente la doglianza, ritenendo illegittima l’inclusione della struttura metallica nella stima. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, mentre la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La legge di stabilità 2016 ha escluso dalla stima diretta delle unità immobiliari censite nelle categorie D ed E i macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte ricostruisce il quadro normativo, dalla nozione di immobile urbano fino all’art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005, che aveva incluso, nel regime previgente, ogni elemento connesso al suolo nel bene complesso, per evidenziare la svolta impressa dalla norma del 2015, adottata con tecnica legislativa “per esclusione” e volta a sottrarre dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche impiegate nel ciclo produttivo.
Richiamando il proprio precedente della Sez. 5, Ordinanza n. 6790 del 2023, la Corte ribadisce che il criterio distintivo non è la natura strutturale del manufatto, ma il suo impiego nel processo produttivo. La struttura metallica di supporto dei pannelli, ancorché di notevole consistenza volumetrica e ancorata al terreno, non partecipa alla trasformazione dell’energia e non è in grado di apportare all’immobile alcuna residua utilità reddituale al di fuori di quella specifica funzione.
Il motivo di ricorso principale è pertanto privo di pregio: la doglianza dell’Ufficio, volta a valorizzare la consistenza fisica della struttura, si risolve in una nuova valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità una volta accertata dal giudice di merito la funzione ancillare della componente rispetto alla produzione energetica.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte dichiara inammissibile per carenza di interesse la censura sul difetto di motivazione dell’avviso nella parte relativa alla struttura metallica, ormai definitivamente esclusa dalla stima. La doglianza riguardante le altre voci di costo è infondata, essendo l’onere motivazionale “alleggerito” nella procedura docfa, mentre il motivo sulla congruità della rendita del terreno implica un riesame del merito non consentito in cassazione. Il terzo motivo resta assorbito. Spese compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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