Revocazione per errore di fatto esclusa su questione giuridica dibattuta (Cass. civ. Sez. V n. 6049 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione a norma degli art. 391-bis e art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, di immediata e obiettiva rilevabilità, che non coinvolge l’attività valutativa del giudice. Non integra il vizio revocatorio il preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’interpretazione degli atti di causa, profili che attengono all’errore di giudizio. L’errore deve inoltre essere decisivo e cadere su un punto non controverso tra le parti: ove la questione sia stata oggetto di dibattito, il requisito difetta e la revocazione è inammissibile.

Il Fatto

Il contenzioso trae origine dall’impugnazione di avvisi ICI relativi alle annualità 2004/2007. Il contribuente invocava l’esenzione per la ruralità dei fabbricati, iscritti in categoria D/10. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1043/2019, accoglieva il ricorso limitatamente ad alcuni anni. Il Comune proponeva ricorso per cassazione e la Corte, con sentenza n. 19197/2019, depositata il 17 luglio 2019, cassava la decisione e, decidendo nel merito, rigettava gli originari ricorsi.

Il contribuente esperiva quindi la revocazione della sentenza di legittimità, deducendo quattro motivi di errore di fatto. Il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’errore revocatorio. Esso si configura come falsa percezione della realtà, svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che porta ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Deve trattarsi di un errore meramente percettivo, che non coinvolge l’attività valutativa del giudice. La sua constatazione non può richiedere argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, altrimenti si versa nell’errore di giudizio. L’errore, inoltre, deve essere decisivo e cadere su un punto non controverso tra le parti.

Con il primo motivo il ricorrente assumeva che la Corte avesse fondato la decisione sull’art. 7 d.l. n. 70/2011 senza che la questione dell’efficacia retroattiva della domanda di variazione catastale fosse stata dibattuta nei gradi di merito. La doglianza è inammissibile: la questione era stata oggetto precipuo del secondo motivo di ricorso per cassazione, che aveva dedotto la violazione e falsa applicazione della medesima disposizione. La stessa questione era stata trattata dal Giudice regionale, che aveva ritenuto fondato il ricorso in relazione ai beni non censiti in catasto proprio richiamando la procedura del d.l. n. 70/2011.

Il secondo motivo lamentava che la Corte avesse basato l’accoglimento sull’assunto della mancata presentazione della domanda ex art. 7 d.l. n. 70/2011, senza considerare che il contribuente non vi aveva interesse, essendo i fabbricati già accatastati in D/10 dal 2009. Anche tale censura è inammissibile: essa si oppone alla valutazione giuridica compiuta dalla Corte, che aveva escluso la produzione degli effetti retroattivi sulla base di dichiarazioni rese prima che il relativo modello procedurale fosse normativamente contemplato.

Il terzo motivo contestava l’incidenza della mancata presentazione della domanda sulle annualità 2004/2005. La Corte rileva che il Giudice regionale aveva già escluso l’assoggettabilità a imposta per i predetti anni a prescindere dall’inoltro della richiesta, sicché difetta ogni interesse alla proposizione del motivo. L’ultima censura, relativa alla cassazione della sentenza senza rinvio, è parimenti respinta: l’epoca del classamento di uno dei fabbricati era stata oggetto di esplicita controversia, il che esclude il vizio revocatorio.

La Corte dichiara quindi l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in favore del Comune. Rileva inoltre l’uso inappropriato dello strumento processuale, volto a sovvertire la valutazione compiuta dalla Corte, e condanna il ricorrente a una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre interessi legali. Dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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