Intimazione di pagamento: impugnazione necessaria per far valere la prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 6436 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora già previsto dal precedente art. 46 del medesimo decreto, è impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992. Ne deriva che la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione maturata prima della sua notificazione va fatta valere impugnando l’intimazione stessa, restando preclusa in sede di opposizione al successivo atto di pignoramento. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturata anteriormente alla notifica di tale atto, è parimenti preclusa per il principio di non impugnabilità, se non per vizi propri, dell’atto successivo a quello definitivo.
Il Fatto
La società contribuente riceve due pignoramenti di crediti per un importo complessivo rilevante, emessi a seguito di ventitré cartelle di pagamento e preceduti da intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, notificata in data 27.04.2016. La contribuente impugna gli atti esecutivi eccependo la nullità dei pignoramenti per omessa o irregolare notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti tributari.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso, ritenendo regolarmente notificate le cartelle e l’intimazione e non maturata la prescrizione. La Commissione tributaria regionale conferma la decisione di primo grado, pur accogliendo il motivo relativo a una singola cartella non notificata, e afferma che la prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando le cartelle o l’intimazione. La società propone quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale concerne la natura dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento: se essa costituisca una mera facoltà del contribuente oppure un onere necessario, con conseguente preclusione dell’eccezione di prescrizione nel giudizio sull’atto esecutivo successivo. La Corte ricorda di aver già rinviato la trattazione a pubblica udienza con ordinanza interlocutoria, per la mancanza di un orientamento univoco sul punto.
Il Collegio muove dalla natura tassativa dell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, temperata dal principio secondo cui il contribuente può ricorrere avverso gli atti che portino a conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. Tuttavia la facoltà di impugnazione riguarda solo gli atti non tipici: quando l’atto è riconducibile a una delle tipologie elencate, l’impugnazione diviene necessaria.
La Corte osserva che l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 corrisponde al precedente avviso di mora già previsto dall’art. 46 del medesimo decreto, sostanzialmente trasfuso nell’attuale formulazione dopo le modifiche di cui al d.lgs. n. 46 del 1999. Trattandosi del medesimo atto, esso è riconducibile all’avviso di mora richiamato dall’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992. In tal senso depongono Sezioni Unite n. 8279 del 2008 e, più di recente, Cass. n. 27093 del 2022.
Anche con riguardo all’intimazione in generale la Corte richiama la giurisprudenza che la assimila all’atto di cui all’art. 50, comma 2, dovendosi guardare alla funzione intrinseca dell’atto e non alla sua denominazione formale (Cass. n. 40233 del 2021; Cass. n. 22108 del 2024). Le Sezioni Unite n. 26817 del 2024, pur su fattispecie impositiva diversa, hanno ribadito che il sollecito di pagamento è atto che precede l’esecuzione ed è assimilabile all’avviso ex art. 50, comma 2.
Da ciò consegue che, se l’intimazione non viene impugnata, il credito si consolida e non possono più farsi valere vicende estintive anteriori alla sua notificazione, ivi compresa la prescrizione. La Corte disattende l’orientamento isolato di Cass. n. 16743 del 2024, fondato sul solo dato letterale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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