Presunzione di conoscenza del PGT e inedificabilità per vincoli idrogeologici (Cass. civ. Sez. III n. 6469 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano di Governo del Territorio, una volta approvato e pubblicato, ha valore di prescrizione generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes ed è assistito da presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari. Chi censura in cassazione la statuizione del giudice di merito che abbia riconosciuto tale efficacia al piano deve dimostrarne l’assenza di pubblicazione all’epoca dei fatti, non bastando il richiamo al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune. Il rilascio di un certificato ex art. 30 d.P.R. n. 380/2001 che ometta di evidenziare i vincoli già operativi non assume carattere decisivo quando l’area era comunque sottoposta a vincoli di inedificabilità erga omnes, come quelli derivanti dal Piano per l’Assetto Idrogeologico, esso pure assistito da presunzione legale di conoscenza.
Il Fatto
Il contribuente acquistava un terreno confidando nella sua vocazione edificatoria, sul presupposto di un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune che non segnalava l’intervenuto assoggettamento dell’area a nuovi vincoli idrogeologici. Il Tribunale adito accoglieva la domanda risarcitoria, condannando l’ente locale per la grave negligenza consistita nell’omessa indicazione dei vincoli e rigettando la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa.
La Corte d’appello ribaltava l’esito, respingendo la domanda risarcitoria sul rilievo che l’assoggettamento dell’area a vincolo idrogeologico era stato disposto con uno strumento urbanistico generale, dotato, dopo l’approvazione e la pubblicazione, di efficacia normativa erga omnes e di presunzione legale di conoscenza. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi; l’assicuratore propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione della legge regionale Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 117, terzo comma, Cost., sostenendo che il piano non poteva avere efficacia erga omnes per essere stato solo adottato e non pubblicato. La Corte lo dichiara inammissibile: la corte territoriale ha attribuito efficacia generale al piano ritenendolo non solo approvato, ma anche pubblicato, e la critica avrebbe dovuto dimostrare che, all’epoca della compravendita, la pubblicazione non era intervenuta.
Il Collegio ricorda che la violazione di legge può derivare anche da una inesatta sussunzione dei fatti nella norma, ma solo quando il rimprovero investa l’erronea ricostruzione della quaestio facti. Il semplice rinvio al certificato urbanistico, o all’affermazione della sentenza impugnata, non integra quella dimostrazione: la doglianza resta sul piano fattuale e non supera il vaglio di ammissibilità.
Il secondo motivo prospetta il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la corte territoriale considerato il certificato ex art. 30 d.P.R. n. 380/2001 e il nesso causale tra la condotta del comune e il danno. Anche questa censura è inammissibile: gli oneri di allegazione non sono stati rispettati e del certificato è riportato solo uno stralcio, dal quale non emerge che l’ente avesse attestato l’edificabilità delle aree.
Decisiva è, inoltre, la considerazione che lo stesso ricorrente ammette come, secondo il Piano per l’Assetto Idrogeologico, i terreni fossero già assoggettati a vincoli che ne escludevano l’edificabilità. Il PAI è un ulteriore strumento di pianificazione territoriale che, avendo efficacia erga omnes ed essendo assistito da presunzione legale di conoscenza, rende privo di decisività il fatto asseritamente omesso dal certificato.
L’inammissibilità dei motivi del ricorso principale travolge l’intero ricorso e comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente al pagamento in favore di entrambi i controricorrenti e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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