L’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche d’ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 4343 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso deposito, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., della copia del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, qualora la relata non risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Tale difetto di procedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non può essere sanato dalla produzione della relata in unione all’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., né dalla mancata contestazione della controparte. Le cause di improcedibilità non sono rimediabili mediante la produzione di documenti nei termini di cui all’art. 372 cod. proc. civ., norma che allude esclusivamente ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo il rigetto della propria domanda risarcitoria in primo grado, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato, ma la Corte d’appello di Firenze rigettava l’impugnazione, ponendo le spese a suo carico. Avverso tale sentenza, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Consigliere delegato formulava una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ravvisando l’improcedibilità del ricorso per l’omessa allegazione della copia asseverata della sentenza impugnata completa della relazione di notificazione. Il ricorrente presentava istanza di revoca della proposta e, successivamente, istanza di decisione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di revoca della proposta di definizione accelerata, ritenendola irrituale poiché l’unico rimedio previsto è l’istanza di decisione. Ha altresì precisato che le deduzioni difensive e la documentazione allegata non valgono a superare la rilevata improcedibilità del ricorso.
Nel merito, la Corte ha ribadito il principio per cui le cause di improcedibilità del ricorso non possono essere rimosse mediante la produzione di documenti nei termini di cui all’art. 372 cod. proc. civ., il quale si riferisce solo ai documenti concernenti l’ammissibilità del ricorso, espressione che non può ricomprendere la produzione della copia notificata della sentenza, il cui termine di deposito è previsto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità.
La Corte ha poi confermato che l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., a meno che essa non risulti nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente o acquisita tramite l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Tale vizio è rilevabile anche d’ufficio, non è sanato dalla mancata contestazione della parte controricorrente e non può essere rimosso dalla produzione effettuata con l’istanza di decisione.
Nella specie, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di sanatoria, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La definizione conforme alla proposta ha altresì comportato l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore di ciascuna parte controricorrente e della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso
- Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati