Reddito agrario e attività connesse: prova e limiti della tassazione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 7666 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito agrario, la tassazione secondo il regime di cui all’art. 34 t.u.i.r. si applica alle attività agricole connesse, secondo la definizione di cui all’art. 2135, terzo comma, cod. civ., purché ricorrano i presupposti di cui all’art. 32, comma 2, lett. c), t.u.i.r. e il limite della potenzialità del terreno di cui all’art. 32, comma 1, t.u.i.r. vigente ratione temporis. Le disposizioni fiscali di favore per l’attività agricola sono di stretta interpretazione e la prova dei relativi presupposti grava sul contribuente. In materia di indagini bancarie, la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera per qualsiasi contribuente e richiede, per essere superata, una prova analitica della provenienza e destinazione di ciascun movimento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti di un contribuente esercente attività di silvicoltura e di produzione e commercio di pallets in legno, un avviso di accertamento per l’anno 2016. L’Ufficio rideterminava il reddito di impresa sulla base di un processo verbale di constatazione, che aveva rilevato fatture non registrate, costi per carburante indebitamente dedotti e movimentazioni bancarie non giustificate.
I ricavi in nero erano imputati a reddito di impresa e non a reddito agrario, poiché il contribuente esercitava prevalentemente il commercio di pallets. Il contribuente impugnava l’atto; la C.t.p. di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla C.t.r. della Campania, che qualificava l’attività prevalente come agricola.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il regime fiscale delle attività connesse. L’art. 2135 cod. civ. individua come connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco. Tuttavia il legislatore fiscale introduce specificità: non tutte le attività connesse civilisticamente rientrano nel regime agevolato del reddito agrario, ma solo quelle relative ai prodotti individuati con decreto ministeriale.
Il riferimento ratione temporis è al d.m. 13 febbraio 2015, che contempla le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura. La Corte richiama il principio per cui le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e la prova dei presupposti grava sul contribuente (Cass. n. 8128 del 2016). Occorre inoltre che il reddito sia prodotto nei limiti della potenzialità del terreno (Cass. n. 7447 del 2022), ove non ricorrano i presupposti né dell’art. 32 t.u.i.r. né dell’art. 56-bis t.u.i.r., la tassazione avviene secondo il reddito di impresa.
La C.t.r. ha reso motivazione apparente ed elusiva del dettato legislativo: ha concluso per la natura agricola anche dell’attività connessa senza chiarire perché la produzione di pallets fosse attratta alla silvicoltura, omettendo di verificare i presupposti di legge e invertendo l’onere probatorio. La Corte richiama la giurisprudenza sulla motivazione per relationem (Cass. n. 24452 del 2018) e sulla motivazione solo apparente (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018).
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera per qualsiasi contribuente, senza necessità di qualificarlo come imprenditore commerciale. Il contribuente deve fornire prova analitica dei singoli movimenti. La C.t.r. non si è attenuta a tali principi, fermandosi alle deduzioni del contribuente senza riscontri effettivi.
Il quarto motivo è infondato: la violazione di omessa registrazione non era oggetto di impugnazione e non si era formato alcun giudicato interno. La Corte accoglie il primo, il secondo e parzialmente il terzo motivo, rigetta il quarto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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