Accertamento induttivo puro e prova dei costi e della vigilanza sul professionista (Cass. civ. Sez. V n. 7712 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere ad accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici, non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ., fermo restando il diritto del contribuente di allegare documentazione contabile a prova contraria. Il contribuente che contesti la mancata considerazione di costi ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall’Ufficio ha l’onere di fornirne la prova documentale e di indicarne la misura percentuale d’incidenza. In tema di sanzioni tributarie, la colpa si presume e grava sul contribuente la prova della sua assenza: la responsabilità del professionista incaricato non esime da sanzione chi non dimostri di avergli fornito la provvista e di aver vigilato sul puntuale adempimento del mandato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, esercente la professione forense, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, per l’anno 2004, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, redditi non dichiarati. L’atto traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva rilevato l’omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni dal 2004 al 2008. L’Ufficio ricostruiva il reddito in via induttiva, desumendo i compensi dai modelli 770 presentati dai clienti.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, eccependo l’errata determinazione del reddito, operata senza considerare i costi necessari a produrlo, e l’inapplicabilità delle sanzioni, essendo la violazione dipesa dal fatto del terzo, ovvero dal commercialista incaricato. I giudici di prime cure accoglievano in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio riduceva le sanzioni del 50% e rigettava la doglianza sui costi ulteriori per difetto di prova. Proponeva quindi ricorso per cassazione il contribuente, con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla legittimità dell’accertamento induttivo puro e sulla rilevanza dei costi sostenuti. Preliminarmente chiarisce che il richiamo agli studi di settore è inconferente, non vertendosi in tale materia, e che il ricorso è internamente contraddittorio: da un lato si afferma che l’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente presunzioni anche non gravi, precise e concordanti; dall’altro si sostiene il contrario.

Nel merito i motivi sono infondati. A fronte della mancata presentazione della dichiarazione, l’Ufficio ha operato con il metodo induttivo puro: le doglianze sulla necessità di fondare l’accertamento su presunzioni semplici non hanno pregio. Secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 29479 del 2018 e Cass. n. 26369 del 2019), l’accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici, è pienamente legittimo, fermo il diritto del contribuente di allegare documentazione contabile a prova contraria.

Quanto ai costi, la Corte rileva che il contribuente non ha fornito alcuna prova documentale di oneri ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti, né ha indicato la percentuale d’incidenza di tali costi. Sul terzo motivo, concernente l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, l’ordinanza ricorda che la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, il quale risponde dell’omessa trasmissione da parte del professionista ove non dimostri di aver vigilato e il comportamento fraudolento di quest’ultimo (Cass. n. 19422 del 2018).

La Corte richiama inoltre l’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, che applica alla materia fiscale il principio dell’art. 3 legge n. 689/1981: la colpa si presume fino a prova contraria, che il contribuente deve offrire (Cass. n. 2139 del 2019). Il principio è ribadito dalle Sezioni Unite n. 28640 del 2021, secondo cui il contribuente va esente da sanzione solo se dimostra di aver fornito la provvista e di aver vigilato sull’adempimento del mandato.

Pertanto non può riconoscersi l’esclusiva responsabilità del commercialista, essendo mancata la prova della vigilanza: la CTR ha riconosciuto una corresponsabilità del 50% senza indagare sull’onere di vigilanza, anzi affermando la negligenza del contribuente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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