Competenza della direzione regionale per il visto infedele del CAF (Cass. civ. Sez. V n. 7796 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele sui modelli di dichiarazione presentati con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164/1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti di tali soggetti, della somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale competente per il domicilio del contribuente assistito. Tale attribuzione non è derogabile: l’atto compiuto in violazione di essa è illegittimo.

Il Fatto

Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, responsabile di un Centro autorizzato di assistenza fiscale, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati al modello 730 di un contribuente con domicilio fiscale nella competenza di un ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate. All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l’ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo a carico del professionista, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente assistito.

Il professionista impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso per difetto di competenza dell’ufficio procedente e per difetto di motivazione dell’atto. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dichiarò inammissibile l’appello dell’Agenzia, non essendo stata contestata la statuizione sulla motivazione, e comunque lo rigettò nel merito quanto alla competenza. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta per prima la questione preliminare e assorbente dell’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto all’iscrizione a ruolo. Il Collegio rileva che tanto la decisione di primo grado quanto quella d’appello hanno deciso nel merito la controversia accogliendo l’eccepita incompetenza, e che tale profilo, per ragioni logiche, precede ogni altro: ove si confermi che l’atto è affetto da un vizio di incompetenza sostanziale, ogni ulteriore censura di forma o di merito resta assorbita.

Su questa premessa la Corte esamina il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 39, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n. 241/1997, ritenendolo fondato. Richiamando il proprio consolidato orientamento formatosi sulla medesima fattispecie e tra le stesse parti, il Collegio ribadisce che la responsabilità del soggetto che ha apposto il visto infedele ha una funzione anche punitiva. Da ciò discende che la competenza all’iscrizione a ruolo della somma dovuta spetta alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, senza possibilità di deroga: l’atto adottato in violazione di tale attribuzione è illegittimo.

Il Collegio dichiara di non ravvisare argomenti per discostarsi da tale orientamento, cui intende dare continuità richiamando le motivazioni dei precedenti arresti in materia, e pertanto rigetta il secondo motivo, risultando la decisione impugnata conforme ai principi consolidati di legittimità.

Restano assorbiti il primo e il terzo motivo. Quanto al primo, relativo all’inammissibilità dell’appello, la Corte osserva che, anche ove fosse accolto, l’accertata incompetenza sostanziale determinerebbe comunque la caducazione dell’atto. La statuizione di inammissibilità dell’appello appare, nel complesso della motivazione, una sorta di obiter dictum, avendo il giudice d’appello deciso espressamente anche nel merito. Il terzo motivo, sull’applicabilità della disciplina più favorevole, resta assorbito perché il secondo incide a monte sulla legittimità dell’atto. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *