Inerenza e deducibilità dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti: è necessaria la prova della correlazione con l’attività d’impresa (Cass. civ. Sez. 5 n. 15784 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti è ammessa, anche in caso di consapevolezza del carattere fraudolento dell’operazione, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. È invece esclusa la deducibilità dei costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti. In ogni caso, la prova dell’esistenza dell’operazione a monte non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare che il costo è inerente all’attività d’impresa, ovvero che sussiste una correlazione tra il costo e l’esercizio dell’attività imprenditoriale. In materia di sanzioni tributarie, il principio del favor rei, ex art. 3 d.lgs. n. 472/1997, impone l’applicazione retroattiva della norma sanzionatoria più favorevole sopravvenuta, anche d’ufficio e in sede di legittimità, se il provvedimento non è divenuto definitivo.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno d’imposta 2007, un maggiore reddito d’impresa e recuperava l’IVA indebitamente detratta, ritenendo fittizie le operazioni di acquisto di materiali ferrosi intercorse con due fornitori, contestando altresì l’irregolare applicazione del regime del reverse charge. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento e la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia, adita in appello, rigettava l’appello principale dell’Ufficio e accoglieva quello incidentale del contribuente, riconoscendo la veridicità delle operazioni e la conseguente deducibilità dei costi, oltre ad annullare la sanzione applicata. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. in tema di deducibilità dei costi. Ha chiarito che la deducibilità richiede la prova dell’inerenza, da intendersi come riferibilità del costo all’attività imprenditoriale, prova che grava sul contribuente. Il giudice di merito, riconoscendo l’esistenza delle operazioni «a monte», ha sovrapposto la prova dell’esistenza delle stesse con quella dell’inerenza dei costi, senza verificare l’effettiva correlazione con l’attività d’impresa.
La Corte ha precisato che lo spartiacque tra oggettiva e soggettiva inesistenza è dirimente: la deducibilità è sempre esclusa per le operazioni oggettivamente inesistenti, mentre per quelle soggettivamente inesistenti occorre comunque dimostrare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza, riferiti all’attività d’impresa e non ai ricavi in sé.
È stato inoltre accolto il settimo motivo, in materia di sanzioni. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997, il principio del favor rei impone di applicare la norma sanzionatoria più favorevole sopravvenuta, anche d’ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, qualora il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché volto a una ricostruzione alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato rigettato, essendo la questione IVA già oggetto dell’appello incidentale. Il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non avendo l’Amministrazione precisato se le operazioni fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti, profilo essenziale per verificare la fondatezza delle censure. Il sesto motivo è stato infine dichiarato inammissibile, non essendosi la sentenza impugnata pronunciata sulla questione della doppia annotazione.
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Nota della Redazione
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