Rimborso sisma Sicilia 1990: legittimato il lavoratore sostituito, non il sostituto (Cass. civ. Sez. V n. 7959 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 prevista dall’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: per chi non ha ancora pagato, mediante il versamento del solo 10 per cento del dovuto; per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. La legittimazione a chiedere il rimborso spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale, ovvero al lavoratore sostituito, e non anche al sostituto d’imposta. Il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza decorre dalla data di entrata in vigore della l. n. 31/2008, prorogato al 31 marzo 2008.

Il Fatto

Un lavoratore dipendente presentava, il 7 dicembre 2007, istanza di rimborso delle imposte versate dal proprio datore di lavoro a titolo di ritenute IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. Formatosi il silenzio-rifiuto, proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa.

La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo il rimborso del 90 per cento dell’IRPEF. La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione, richiamando la sentenza di legittimità n. 20641/2007 e riconoscendo la legittimazione in capo al sostituito, oltre a rigettare l’eccezione di decadenza. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio contestava l’orientamento favorevole ai contribuenti che avevano già versato, chiedendone una revisione. La Corte richiama il nucleo essenziale della pronuncia n. 20641 del 2007, secondo cui la definizione agevolata opera in due simmetriche direzioni: per chi non ha pagato, con il versamento del 10 per cento; per chi ha già pagato, con il rimborso del 90 per cento, in forza di uno ius superveniens favorevole che rende quanto versato non dovuto “ex post”. Il principio è ribadito dalla giurisprudenza successiva e non vi sono ragioni per discostarsene: il motivo è infondato.

Con il secondo motivo l’Agenzia censurava il riconoscimento della legittimazione in capo al contribuente, che aveva adempiuto tramite il datore di lavoro. La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando l’orientamento per cui l’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente rimborsi, risponde a una logica indennitaria verso i soggetti coinvolti in eventi calamitosi: la legittimazione spetta quindi al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non al sostituto d’imposta. Il principio ha trovato avallo nel diritto vivente e nel successivo intervento del Legislatore, che con la l. n. 123/2017 ha modificato l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, includendo espressamente tra gli aventi diritto al rimborso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

Con il terzo motivo l’Ufficio contestava l’individuazione del dies a quo del termine biennale. La Corte osserva che la questione è stata risolta da una norma di interpretazione autentica: l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 fa decorrere il termine biennale dalla data di entrata in vigore della l. n. 31/2008, ovvero dal 31 marzo 2008 per effetto delle proroghe. I contribuenti che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 in importo superiore al 10 per cento hanno diritto al rimborso, a condizione che l’istanza sia presentata entro tale termine. La decisione della CTR è conforme all’orientamento pacifico e immune da censure.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo l’Agenzia ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *