Ricorso inammissibile se cumula violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 8293 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci, con un unico mezzo, tanto la violazione di legge quanto il vizio di motivazione, non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, che postulano rispettivamente l’accertamento e la rimessione in discussione degli elementi di fatto. Nella ricostruzione dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l’obbligo motivazionale dell’avviso può essere adempiuto anche per relationem, mediante il richiamo al contenuto essenziale di altri atti, come il processo verbale di constatazione. L’interpretazione dell’atto impositivo, anche nel suo contenuto integrato per relationem, appartiene al giudizio di fatto del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di specifiche regole euristiche.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con cui, in assenza di dichiarazione dei redditi, veniva determinato sinteticamente un maggior reddito sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il reddito era ricostruito ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Napoli, che rigettava il ricorso. L’appello era respinto dalla C.t.r. della Campania, che valorizzava le ingenti movimentazioni bancarie riscontrate. Seguiva un ricorso per revocazione, respinto, e quindi un ricorso per cassazione, accolto con annullamento con rinvio. Riassunto il giudizio, la C.t.r. della Campania respingeva nuovamente l’appello con la sentenza qui impugnata, depositata il 12 gennaio 2021. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, mentre l’Agenzia rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il motivo con cui la ricorrente denuncia, insieme, l’error in iudicando e l’omessa valutazione di un fatto decisivo, con riferimento all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso è dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni, prima ancora che infondato.

Sotto il primo profilo, la Suprema Corte rileva che la censura è costruita come motivo composito, volto simultaneamente a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione. Tale mescolanza non è consentita, perché prospetta la stessa questione sotto profili incompatibili: la violazione di norme sostanziali e processuali presuppone accertati gli elementi del fatto, mentre il vizio di motivazione quegli stessi elementi intende rimettere in discussione.

Con riguardo alla doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte richiama l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 143/2012. In caso di doppia conforme, avendo il giudice d’appello confermato la decisione di primo grado di rigetto sulla base delle medesime ragioni di fatto, resta preclusa la deducibilità del vizio di motivazione in sede di legittimità. La norma è ritenuta applicabile ratione temporis.

Nel merito, la Corte muove dal principio già enunciato nella propria ordinanza di rinvio: l’Ufficio non è tenuto ad accertare contestualmente più periodi d’imposta, ma l’atto deve contenere la pur sommaria indicazione delle ragioni per cui la dichiarazione è ritenuta incongrua anche per le altre annualità. Sul punto, la Corte ricostruisce le funzioni della motivazione dell’atto impositivo, volte a garantire il diritto di difesa, a delimitare le ragioni deducibili nel contenzioso e ad assicurare un’azione amministrativa congrua. L’obbligo è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.

La Corte ribadisce che la motivazione può essere adempiuta anche per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato o ne riproduca il contenuto essenziale. L’interpretazione dell’avviso, anche nel suo contenuto integrato dal processo verbale di constatazione, appartiene al giudizio di fatto del giudice di merito ed è censurabile solo per violazione di specifiche regole euristiche, non denunciata. La decisione impugnata risulta quindi corretta: l’Ufficio aveva assolto all’onere mediante il richiamo al verbale, in possesso della contribuente e riprodotto nell’atto. Il ricorso è rigettato, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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