Computo misto del termine di revocazione e proroga per il sabato (Cass. civ. Sez. 5 n. 16870 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel computo del termine di decadenza per l’impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., si applica il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, sicché il decorso del tempo si verifica allo spirare del giorno corrispondente nel numero a quello del mese iniziale. Qualora il termine semestrale interferisca con il periodo di sospensione feriale, al termine di decadenza si aggiungono trentuno giorni, computati ex numeratione dierum, senza tener conto dei giorni dal primo al trentuno agosto. La proroga di diritto prevista dall’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ. per la scadenza cadente in giorno festivo o di sabato si applica anche al termine lungo per l’impugnazione aumentato della sospensione feriale, in ragione della sua generalità ed automaticità.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 64 e seguenti del D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, depositata il 23 maggio 2022 e non notificata. Il giudice del gravame dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendolo proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., e aggiungeva al termine soltanto un mese per il periodo feriale, anziché i trentuno giorni previsti dalla legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, censurando l’errore commesso dal giudice di merito nel computo del termine di decadenza. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che, per il calcolo del termine lungo di impugnazione che interferisca con il periodo feriale, occorre adottare un metodo di computo “misto”. Il termine semestrale si calcola secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, mentre il periodo di sospensione feriale, fissato in trentuno giorni, si aggiunge ex numeratione dierum.
Applicando tale principio al caso di specie, la sentenza da revocare era stata depositata il 23 maggio 2022; il termine semestrale, calcolato ex nominatione dierum, scadeva il 23 novembre 2022. A tale data andavano aggiunti trentuno giorni per la sospensione feriale (dal primo al trentuno agosto), con conseguente scadenza del termine finale per l’impugnazione il 24 dicembre 2022.
La Corte richiama, quindi, la disciplina dell’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ., che dispone la proroga di diritto del termine quando la scadenza cada in un giorno festivo o di sabato. La proroga, per la sua generalità ed automaticità, si applica anche al termine lungo per l’impugnazione comprensivo della sospensione feriale, come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso esaminato, il termine del 24 dicembre 2022 cadeva di sabato; il giorno successivo, 25 dicembre, era domenica e festività natalizia, e il 26 dicembre era anch’esso giorno festivo. Per effetto della proroga legale, il termine ultimo slittava al primo giorno seguente non festivo, ossia a martedì 27 dicembre 2022. Poiché il ricorso per revocazione era stato notificato in tale data, esso doveva considerarsi tempestivo.
La Corte dichiara, conseguentemente, l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di merito, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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