Termine ragionevole come parametro orientativo e limiti dell’indennizzo Pinto (Cass. civ. Sez. II n. 8581 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini di durata ragionevole del processo fissati dall’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001 non costituiscono un limite rigido, ma parametri orientativi da cui il giudice di merito può discostarsi quando il caso concreto presenti circostanze idonee a giustificare una durata superiore. Il comma 2-bis segna il limite minimo, mentre il comma 2-ter pone il limite finale di sei anni per il giudizio definito in modo irrevocabile, alla luce della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento e del comportamento dei soggetti coinvolti. La scelta del moltiplicatore annuo dell’indennizzo, compresa tra il minimo e il massimo di legge, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ai fini della riduzione per il numero delle parti, rilevano i soggetti che hanno partecipato al giudizio presupposto, senza distinzione tra originari e sostituti.

Il Fatto

I ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 legge n. 89/2001 davanti alla Corte d’Appello avverso il decreto monocratico che aveva accolto la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo presupposto riguardante l’utilizzo dei beni condominiali di abitazioni private. Il giudice aveva riconosciuto a ciascuno degli istanti la somma di 1.440,00 euro.

Gli opponenti contestavano il calcolo dell’indennizzo: l’individuazione in quattro anni, anziché tre, del termine di ragionevole durata del primo grado; lo scomputo di alcuni periodi per la rinnovazione della citazione, per il tentativo di bonario componimento e per la sospensione Covid; la riduzione del venti per cento per il numero delle parti superiore a dieci. L’opposizione era rigettata e i ricorrenti adivano la Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente perché entrambi censurano la fissazione della durata ragionevole del primo grado in quattro anni, sono infondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 2, comma 2, comma 2-bis e comma 2-ter, legge n. 89/2001, introdotti dal d.l. n. 83/2012, e la lettura offerta da Corte cost. n. 36/2016.

Secondo il Collegio, il comma 2-bis fissa i limiti minimi di durata ragionevole, mentre il comma 2-ter pone un ulteriore limite finale di sei anni per il giudizio definito in modo irrevocabile. Fermi restando i minimi, il limite massimo può giungere ai sei anni, verificata la complessità del caso, l’oggetto del procedimento e il comportamento delle parti e del giudice. In questo senso vengono richiamate Cass. Sez. II n. 13273 del 2022 e Cass. Sez. VI-II n. 38471 del 2021. Corretta è dunque l’affermazione del giudice di merito che qualifica i termini come parametri orientativi derogabili.

Sul secondo motivo, relativo alla motivazione del quantum, la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. Sez. II n. 22347 del 2023, Cass. n. 14521/2019, Cass. n. 14974/2015): la scelta del moltiplicatore è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il decreto impugnato conferma implicitamente la somma liquidata, con valutazione complessiva che non integra una motivazione apparente o contraddittoria.

Infondato è anche il terzo motivo. Le sottrazioni operate dal primo giudice riguardano situazioni in cui il ritardo non è imputabile all’amministrazione della giustizia. Ciò vale per la rinnovazione della citazione (Cass. Sez. VI-II n. 24745 del 2016) e per il tentativo di bonario componimento, tempi determinati dal comportamento delle parti a prescindere dai rispettivi ruoli. Quanto alla sospensione Covid, il Collegio richiama l’art. 83, comma 10, d.l. n. 18/2020 e il principio secondo cui la sospensione si applica anche ai giudizi nei quali il termine di impugnazione risulti già sospeso (Cass. Sez. I n. 5393 del 2023).

Il quarto motivo, sulla riduzione del venti per cento, è infondato: per parti ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 89/2001 si intendono i soggetti che hanno partecipato al giudizio presupposto, senza distinzione tra originari e sostituti. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in 750,00 euro, escludendo il raddoppio del contributo unificato per la natura esente del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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