Rigetto per richiamo integrale a precedente identico tra le stesse parti (Cass. civ. Sez. II n. 26649 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità può definire il ricorso richiamando integralmente la motivazione di una propria precedente pronuncia resa tra le stesse parti e sulle medesime questioni. Quando tutte le censure proposte risultano già scrutinate e disattese in quel precedente, il ricorso è rigettato senza necessità di autonoma e analitica disamina dei singoli motivi. Il richiamo integra la motivazione della decisione e ne costituisce parte essenziale. Resta ferma la condanna della parte soccombente alle spese e l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. il ricorrente chiese al Tribunale di Lecce di accertare l’occupazione illegittima, da parte della moglie del fratello, di immobili ricompresi nell’asse ereditario paterno e donati al fratello, e di ordinarne il rilascio. La convenuta eccepì che i beni le appartenevano in via esclusiva, per donazione in conto di legittima con dispensa da collazione e, dopo il decesso del coniuge, iure successionis quale erede universale.
Il Tribunale rigettò la domanda, escludendo che gli immobili facessero parte della massa ereditaria salvo esito dell’azione di riduzione. La Corte d’appello di Lecce confermò il rigetto, ritenendo non configurabile alcuna illegittima occupazione e assorbita la domanda di cancellazione della trascrizione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 legge fall. e degli artt. 540, 737, 746, 765 e 1542 cod. civ. Il ricorrente sosteneva che la curatela del fallimento aveva trasferito al fratello i diritti sui beni con scrittura del 2001 e che, per effetto dello spossessamento del fallito, il de cuius non avrebbe potuto disporne per testamento in favore della moglie.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame della domanda di cancellazione della trascrizione della proprietà esclusiva in capo alla convenuta.
La Corte ha rilevato che tutte le questioni oggetto del ricorso erano già state proposte dal ricorrente in altro procedimento nei confronti della stessa controricorrente e di altri soggetti. Quel giudizio è stato definito con una pronuncia dello stesso Collegio, resa all’esito della medesima udienza pubblica, con la quale tutte le tesi del ricorrente sono state ritenute prive di fondamento.
Su questa base la Corte ha ritenuto di poter richiamare integralmente quella motivazione, considerandola parte della decisione. Il ricorso è pertanto rigettato. Il Collegio ha confermato la condanna alle spese secondo soccombenza e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 540 c.c. – Riserva a favore del coniuge
- Art. 737 c.c. – Soggetti tenuti alla collazione
- Art. 746 c.c. – Collazione d'immobili
- Art. 765 c.c. – Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
- Art. 1542 c.c. – Garanzia
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197