Accertamento induttivo puro e obbligo di considerare i costi (Cass. civ. Sez. V n. 8808 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento induttivo del reddito d’impresa il fisco è tenuto a ricostruire il reddito tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole in via induttiva o presuntiva, per evitare che, in contrasto con il principio di capacità contributiva, sia sottoposto a tassazione il profitto lordo anziché quello netto. Quando l’accertamento sia di tipo induttivo puro, la ricostruzione tanto dei componenti positivi quanto di quelli negativi avviene in via presuntiva; è sufficiente che l’amministrazione abbia considerato anche i costi, mentre la prova di una loro misura maggiore fa capo al contribuente.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 213/2021, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di prime cure che aveva ridotto al 31% la percentuale di ricarico applicata. Il contribuente era stato destinatario di un avviso di accertamento per l’anno 2015, con il quale erano stati determinati un reddito d’impresa e un valore della produzione netta ai fini IRAP, operazioni attive e passive ai fini IVA, a fronte di dichiarazioni a zero.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la violazione dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 83 e 109 t.u.i.r., sostenendo che l’amministrazione aveva sì considerato i prelevamenti come acquisti nella parte IVA, ma non aveva contrapposto ai ricavi la quota dei costi di produzione nella parte IRES e IRAP, determinando così un reddito lordo.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che l’avviso di accertamento costituisce l’esito di un accertamento induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a) e c), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972, per la presentazione di dichiarazioni nulle e per la sottrazione delle scritture contabili obbligatorie.

Conseguentemente, il parametro dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, evocato dalla ricorrente con riferimento alle indagini bancarie, è ritenuto inconferente: non viene in rilievo un accertamento fondato su indagini bancarie e, sotto tale profilo, il motivo è inammissibile.

Nel merito, la Corte richiama il principio secondo cui, quanto all’accertamento globalmente induttivo del reddito d’impresa, il fisco deve ricostruire il reddito tenendo conto anche delle componenti negative, per evitare che sia tassato il profitto lordo anziché quello netto, in contrasto con il principio di capacità contributiva, richiamando Cass. n. 26748/2018, Cass. n. 23314/2013, Cass. n. 13119/2020 e Cass. n. 2581/2021. Nel caso concreto, poiché l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 ha ricostruito in via presuntiva tanto i componenti positivi quanto quelli negativi, è sufficiente che l’amministrazione abbia tenuto conto anche dei costi.

La prova di una misura maggiore dei costi fa quindi capo al contribuente, che non può limitarsi a evocare la deduzione di ulteriori costi forfettizzati, ma è onerato della prova contraria ai dati dell’amministrazione, seppure su base presuntiva. La sentenza impugnata ha accertato che la ricostruzione dei ricavi è avvenuta sulla base della verifica analitica sulle fatture, costituenti il fatto noto da cui è stata tratta la conoscenza del fatto ignoto, ossia la percentuale di ricarico. Il metodo è pertanto coerente con il principio di capacità contributiva, poiché sono i costi rilevati dall’amministrazione ad aver costituito la base di calcolo dell’accertamento.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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