Inappellabili le sentenze sull’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta (Cass. civ. Sez. I n. 8883 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per le procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del d.lvo n. 181/2015, le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 87 TUB dopo tale data sono impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione. Le norme transitorie dettate dall’art. 3, commi 4 e 5, d.lvo n. 181/2015 sono chiare e univoche nel sopprimere l’appello avverso la decisione del Tribunale sull’opposizione allo stato passivo. All’interprete non è consentito ricorrere al criterio della mens legis quando la lettera della norma individui in modo inequivoco la relativa portata precettiva, né correggere la disposizione per la sola ritenuta inadeguatezza dell’effetto giuridico rispetto alla finalità pratica perseguita dal legislatore.

Il Fatto

Il ricorrente si era insinuato al passivo della liquidazione coatta amministrativa di una banca per un credito risarcitorio di rilevante importo. Il Tribunale respingeva l’opposizione allo stato passivo; la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo il rimedio precluso dall’art. 3, comma 5, d.lvo n. 181/2015, che riserva al solo ricorso per cassazione le sentenze emesse nelle procedure in corso dopo l’entrata in vigore del decreto.

Il ricorrente impugna la decisione in Cassazione con due motivi, dolendosi della soppressione del grado di appello e sostenendo che il regime impugnatorio sarebbe rimasto quello anteriore.

La Motivazione della Corte

Il decreto del 2015 ha adeguato il procedimento di opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa al nuovo regime della riforma fallimentare. Nell’art. 87 TUB è stato innestato, per esplicito rinvio, il procedimento dell’art. 99 l.fall., che all’ultimo comma prevede la sola ricorribilità per cassazione del decreto; in coerenza, l’art. 88 TUB non consente più l’appello.

Le norme transitorie confermano tale assetto. L’art. 3, comma 4, estende alcune disposizioni novellate alle procedure in corso; il comma 5 stabilisce che, per tali procedure, le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 87 TUB dopo l’entrata in vigore del decreto siano impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione, con applicazione dell’art. 88 novellato.

Di fronte a un testo siffatto, richiamato l’art. 12 disp. prel. c.c., la Corte ribadisce il canone secondo cui l’interpretazione letterale prevale quando individua in modo chiaro e univoco il significato della norma. Il ricorso alla ricerca della mens legis è sussidiario e non può condurre a modificare la volontà del legislatore inequivocamente espressa: l’effetto giuridico può essere corretto solo se incompatibile con il sistema, non se semplicemente inadeguato rispetto alla finalità pratica.

La lettera delle disposizioni transitorie è chiara e priva di ambiguità semantica: per le procedure in corso le sentenze successive all’entrata in vigore del decreto non sono appellabili. La Corte richiama, in parte motiva, l’ordinanza n. 29052/2019, che pure aveva cassato il provvedimento impugnato per ragioni opposte, ma aveva chiarito il senso dell’art. 3, comma 5.

Ne consegue la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell’appello: la sentenza del Tribunale, pubblicata il 29.02.2016 e dunque dopo l’entrata in vigore del decreto, riguardava una procedura in corso. Il ricorso è rigettato; è irricevibile l’istanza di rimessione in termini, non ricorrendo i presupposti dell’art. 327 c.p.c. né della causa non imputabile ex art. 153 c.p.c., non valendo a tal fine l’obiter dictum del giudice di primo grado. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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