Intimazione di pagamento e limiti del thema decidendum in appello (Cass. civ. Sez. V n. 9185 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento che segua un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Essa è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Il giudice d’appello che, in assenza di specifica doglianza proposta con il ricorso introduttivo di primo grado, ridetermini il merito della pretesa tributaria contenuta nell’intimazione pronunciandosi su di una domanda nuova, viola l’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per indebita estensione del thema decidendum.
Il Fatto
Il contribuente, socio accomandante di una società in accomandita semplice con una quota di partecipazione, riceveva la notificazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973. Non proponeva impugnazione e l’atto diveniva definitivo. Successivamente l’agente della riscossione gli notificava un’intimazione di pagamento per l’intero debito tributario gravante sulla società, comprensivo di imposta e sanzioni.
Il contribuente impugnava l’intimazione davanti alla giurisdizione tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, rilevando la regolarità della notificazione dell’avviso e la sua definitività. In appello la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente il gravame e limitava la responsabilità del contribuente alla misura della propria quota societaria. L’Agenzia delle Entrate ricorreva allora per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza d’appello per avere i giudici di secondo grado travalicato la definitività dell’avviso di accertamento e deciso su questione mai dedotta in primo grado. Il Collegio dichiara la censura pienamente fondata.
La Cassazione muove da un dato incontroverso: l’avviso di accertamento era stato notificato al contribuente e questi non lo aveva impugnato nei termini, così rendendolo definitivo. La circostanza emerge dalle stesse difese del contribuente, dalla motivazione della sentenza di primo grado e da quella impugnata, oltre che dal provvedimento prodotto dalle parti. Trattandosi di un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti su cui il ricorso si fonda, essendo in tal caso giudice anche del fatto.
Da qui la preclusione: ogni questione relativa all’atto impositivo era inammissibile in sede di impugnazione dell’intimazione, in applicazione del principio di non impugnabilità, se non per vizi propri, dell’atto successivo divenuto definitivo. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’intimazione che segua un atto impositivo definitivo resta sindacabile solo per vizi propri, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa solo con la notificazione dell’intimazione medesima.
Il Collegio verifica poi il perimetro delle contestazioni effettivamente proposte con il ricorso di primo grado, ricostruite come attinenti alla mancanza del presupposto impositivo, alla decadenza dal potere impositivo e alla carenza di motivazione. La limitazione della responsabilità entro la quota di partecipazione societaria era stata prospettata solo in appello. Su tale questione, dunque, il giudice di secondo grado non poteva pronunciarsi, pur rientrando nei motivi d’appello, perché costituiva domanda nuova.
Ne discende la palese violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della pronuncia; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.
Nota della Redazione
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