Litisconsorzio necessario e nullità del giudizio di appello in caso di accertamento di società di persone (Cass. civ. Sez. 5 n. 1643 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini delle imposte sui redditi, l’accertamento di un maggior reddito a carico di una società di persone e la conseguente automatica imputazione per trasparenza ai soci determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. Ne deriva che, in sede di appello, l’impugnazione deve essere notificata a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, a norma dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992. Il giudice, pertanto, è tenuto a ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso; in mancanza, il processo di secondo grado e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il Fatto
La società Agricola Pugliese s.s. e il socio Giovanni Robiglio impugnavano gli avvisi di accertamento con cui erano stati accertati, in capo alla società, una plusvalenza e, in capo al socio, un maggior reddito di partecipazione, a seguito della permuta di terreni edificabili oggetto di una precedente rivalutazione con pagamento dell’imposta sostitutiva. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova aveva inizialmente accolto il ricorso, ma, successivamente, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, riformando la sentenza di primo grado, dava ragione ai contribuenti. In particolare, il giudice di appello riteneva che la cessione di terreni rivalutati da parte di un imprenditore agricolo non integrasse una plusvalenza, essendo irrilevante che nell’atto di permuta fosse indicato un valore inferiore a quello di stima.
Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza. I primi due motivi riguardavano la mancata partecipazione al giudizio di appello di una dei soci della società, che si era invece costituita nel giudizio di primo grado a seguito di un ordine di integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati con priorità logico-giuridica i primi due motivi, li ha ritenuti fondati e assorbenti, in quanto concernenti la nullità dell’intero processo di secondo grado. Il giudice di appello, pur essendo la causa inscindibile, aveva celebrato il giudizio senza la partecipazione di uno dei soci, la quale si era invece costituita in primo grado.
Sul punto, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 14815/2008, secondo cui l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente automatica imputazione dei redditi ai soci di una società di persone comportano che il ricorso tributario riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Tale configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario impone che tutti questi soggetti siano parte dello stesso procedimento, con la conseguenza che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
La Corte ha precisato che la regola del simultaneus processus non trova applicazione solo in presenza di un autonomo accertamento IVA a carico della società. Nel caso di specie, invece, l’accertamento avendo ad oggetto un maggior reddito imponibile della società e la sua imputazione per trasparenza ai soci, l’inscindibilità delle posizioni rendeva necessaria l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti della socia pretermessa, non rilevando la modesta quota di partecipazione al capitale sociale (0,20%) né la mancata emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti. La sola eccezione è costituita dalla contemporanea pendenza di più giudizi che, riuniti, assicurino il rispetto del principio del contraddittorio.
Ne consegue la declaratoria di nullità del giudizio di appello e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio e valuti il merito della controversia.
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Nota della Redazione
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