Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 9227 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente, denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che, pur formalmente esistente come parte del documento, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. L’anomalia motivazionale che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile integra error in procedendo e comporta la nullità della sentenza per cassazione. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, purché il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’atto di recupero con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’indebita compensazione di crediti di imposta per incrementi all’occupazione relativi agli anni dal 2011 al 2014. A fondamento dell’opposizione la società deduceva che la compensazione aveva avuto ad oggetto anche crediti ex art. 8 della legge n. 388/2000, non integralmente fruiti nell’anno di imposta precedente e di importo superiore a quello recuperato a tassazione.

Le ragioni della contribuente non trovavano positivo riscontro nei gradi di merito. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della società, che ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, deducendo in via prioritaria la violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR assolto, nel suo minimo costituzionale, l’obbligo di motivare la decisione. Il motivo è ritenuto fondato, con assorbimento delle residue censure.

La Suprema Corte richiama la nozione consolidata di motivazione apparente, elaborata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e ripresa, tra le altre, da Cass. n. 6626 del 2022 e Cass. n. 22598 del 2018. Il vizio ricorre quando la motivazione manchi del tutto, ovvero formalmente esista ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum.

La Corte precisa che la motivazione apparente si connota per argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. All’interprete non può essere lasciato il compito di integrarla con congetture. A tale vizio è sostanzialmente omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi l’anomalia, ove risulti dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, integra error in procedendo e comporta la nullità del provvedimento.

Nel caso concreto, la CTR, a fronte di uno specifico motivo dell’appellante fondato su una dettagliata ricostruzione delle produzioni effettuate e sul contenuto del PVC, si è limitata a generiche affermazioni di confutazione. La Commissione ha qualificato le deduzioni dell’appellante come generiche, superficiali e apodittiche, e ha escluso la produzione di documentazione a sostegno dei motivi di appello. Tali affermazioni non rendono percepibile il percorso logico dei giudici di secondo grado, che non hanno esaminato le ragioni effettivamente prospettate.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione Distaccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame e provveda alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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