Notifica cartella ed eccezioni non riportate: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 6286 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo che denunci la nullità della notifica della cartella di pagamento è inammissibile ove non sia trascritta integralmente la relata, non essendo sufficiente il mero resoconto del suo contenuto. Il principio di specificità dei motivi impone, altresì, l’indicazione della sede in cui la relata è stata prodotta, sì da consentire alla Corte la verifica della doglianza sulla base del solo ricorso. Quanto alla omessa pronuncia, il vizio va ricondotto all’art. 112 cod. proc. civ., con il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma la Corte può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito quando la questione sia di diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

Una società in liquidazione aveva impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria emessa ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, deducendo la mancata rituale notifica della cartella sottostante, relativa a IVA sanzioni e interessi. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e annullava integralmente il debito. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accertava la regolare notifica a mani di un addetto alla ricezione presso la sede sociale e limitava l’annullamento agli importi già versati.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’agente della riscossione si è costituito senza controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 60 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 145 cod. proc. civ., sostenendo che l’indirizzo del destinatario era errato e che il consegnatario non era legittimato a ricevere l’atto.

La Corte lo dichiara inammissibile per carenza di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Ricorda che chi deduce l’omessa o viziata valutazione di documenti deve fornirne un resoconto sintetico ma completo e indicare il luogo della produzione, senza rinvio a fonti esterne al ricorso; richiama sul punto Cass. n. 9294/2021, Cass. n. 5478/2018 e Cass. n. 17399/2017. Nel caso della relata, la specificità esige la trascrizione integrale, la cui omissione ne determina l’inammissibilità, come affermato da Cass. n. 31038/2018 e Cass. n. 5185/2017. La ricorrente, contestando la validità del procedimento notificatorio sotto più profili, non ha riportato né prodotto la relata, né indicato la sede in cui reperirla.

Il secondo motivo denunciava l’error in iudicando per non essersi la Commissione pronunciata su altre eccezioni riproposte in appello. La Corte rileva che il motivo, pur rubricato come violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., va più correttamente inteso come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., con il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La distinzione rispetto all’omessa motivazione è ricostruita richiamando Cass. n. 6361/2007 e Cass. n. 25714/2014.

Nel merito il motivo è infondato. In base ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., la Corte può evitare la cassazione con rinvio e decidere la causa quando si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, come affermato da Cass. n. 17416/2023 e Cass. n. 21968/2015. Le eccezioni riproposte sono inammissibili o assorbite dalla confermata ritualità della notifica, salvo quella sulla omessa motivazione dell’iscrizione ipotecaria ex art. 7 legge n. 212/2000, manifestamente infondata perché non è chiarito il pregiudizio concreto al diritto di difesa, essendo la cartella esattamente identificata e conforme al modello dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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