Autonoma organizzazione IRAP anche con collaboratori non dipendenti (Cass. civ. Sez. V n. 10422 del 21.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di IRAP, l’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo non richiede necessariamente l’impiego di personale dipendente. Essa può essere integrata anche dall’apporto di terzi non dipendenti ma remunerati, che contribuiscano allo svolgimento dell’attività professionale. Il giudice di merito che escluda il presupposto sulla sola base dell’assenza di dipendenti e della disponibilità di beni strumentali minimi incorre in un errore di sussunzione, con violazione di legge. L’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, compiutamente indicata nella sentenza e decisa nel merito, deve intendersi implicitamente rigettata, non emergendo elementi che ne impongano il rilievo d’ufficio.

Il Fatto

La contribuente impugnava una cartella di pagamento notificatale a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativamente all’anno d’imposta 2004. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non dovuta l’IRAP. La CTR, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, respingeva il gravame.

L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico complesso motivo, articolato in due profili, mentre la contribuente restava intimata nonostante la regolare notifica.

La Motivazione della Corte

Con il primo profilo l’Agenzia deduceva omessa pronuncia in relazione all’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso in primo grado per tardività, sostenendo che la cartella era stata notificata il 7 aprile 2008 mentre il ricorso era stato inviato il 29 luglio 2008.

Il motivo è infondato. La CTR aveva presente l’eccezione, compiutamente indicata nella parte in fatto della sentenza, e decidendo nel merito l’aveva implicitamente rigettata. Non emergono elementi per il rilievo d’ufficio della questione, non essendo provata l’intempestività della notifica del ricorso introduttivo: manca qualsiasi elemento da cui ricavare la data di notifica della cartella, mentre risulta la notifica del ricorso al 29 luglio 2008.

Il secondo profilo è invece fondato. La CTR aveva escluso l’autonoma organizzazione in capo alla contribuente sulla base dell’assenza di dipendenti e della disponibilità di beni strumentali minimi. Il profilo attiene a violazione di legge, per errore di sussunzione della fattispecie.

La Corte osserva che l’autonoma organizzazione può essere individuata anche in presenza di terzi non dipendenti ma remunerati, i quali apportino all’attività professionale il loro contributo. L’Agenzia aveva sempre dedotto, anche nell’atto d’appello, che nell’anno d’imposta la contribuente aveva corrisposto a terzi, per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale, l’importo di € 25.778,00.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti suddetti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello, che provvederà anche alla determinazione delle spese di lite del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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