IMU agli eredi: responsabilità pro quota e non solidale (Cass. civ. Sez. V n. 11097 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di debiti ereditari di natura tributaria, l’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 — che sancisce la responsabilità solidale degli eredi — trova applicazione esclusivamente nell’ambito delle imposte sui redditi, nel cui titolo è collocato, e non è estensibile all’IMU in mancanza di espressa deroga. Per il tributo locale opera quindi la disciplina comune degli artt. 752 e 1295 cod. civ., con responsabilità degli eredi pro quota e non solidale. Quanto alla notificazione, la circostanza che l’atto intestato al dante causa non sia stato notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi non ne inficia la validità qualora l’atto sia stato consegnato a mani proprie di uno di essi, raggiungendosi lo scopo ex art. 156 cod. proc. civ.: la modalità collettiva è posta a tutela dell’ente impositore, non degli eredi.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e in qualità di erede legittima della defunta proprietaria di un immobile sito in Napoli, impugnava tre avvisi di accertamento con cui il Comune aveva richiesto l’IMU per gli anni 2014, 2015 e 2016, disconoscendo l’agevolazione per la concessione in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale confermava, ritenendo la notifica corretta presso il domicilio fiscale dell’erede, esclusa l’esenzione per la coabitazione con la de cuius, e affermata la responsabilità in solido degli eredi in virtù dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973. La contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973: se gli eredi comunicano le proprie generalità e il domicilio fiscale, gli atti vanno loro notificati personalmente e nominativamente; in difetto, l’ufficio può notificarli impersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio del dante causa. La comunicazione configura però un onere posto a tutela degli interessi erariali.

La Corte aderisce all’orientamento più recente, inaugurato dalle Sezioni Unite n. 14916 e n. 14917 del 2016, che ha ridotto le ipotesi di nullità insanabile della notifica. Nella specie l’atto era stato consegnato a mani proprie della ricorrente erede: la notificazione ha quindi raggiunto il suo scopo ex art. 156 cod. proc. civ., ponendo l’erede in condizione di impugnare. Il motivo è infondato.

Di diverso segno la sorte del secondo motivo. L’art. 65 citato è applicabile solo alle imposte dirette; per l’IMU non esiste deroga espressa al principio della ripartizione pro quota. Trova così applicazione la disciplina comune degli artt. 752 e 1295 cod. civ., con conferma di un consolidato orientamento di legittimità. Il motivo è fondato: la sentenza impugnata, che aveva affermato la solidarietà, deve essere cassata sul punto.

Il quarto motivo, sulla motivazione asseritamente apparente in ordine al diniego dell’esenzione, è infondato: la coabitazione della figlia con la de cuius, nello stesso stato di famiglia e con altri familiari, escludeva il godimento esclusivo richiesto dall’art. 8, comma 12, del regolamento comunale IMU ratione temporis. Il sesto motivo, sulla pretesa inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Comune tardivamente costituitosi, è parimenti infondato: la tardiva costituzione non comporta nullità, ma solo decadenza dalle facoltà non esercitate.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta primo, quarto e sesto, dichiara assorbiti il terzo e il quinto, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *