L’ottemperanza delle sentenze costitutive richiede il passaggio in giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 15719 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 è esperibile nei confronti delle sentenze passate in giudicato e, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 9 del d.lgs. n. 156/2015, anche nei confronti delle sentenze immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del medesimo d.lgs. n. 546/1992. Le sentenze aventi natura costitutiva, tra cui rientra quella che annulla un’iscrizione ipotecaria, esulano dall’ambito delle sentenze immediatamente esecutive, che comprendono solo quelle specificamente individuate dalle norme citate. Ne consegue che il ricorso per ottemperanza avverso una sentenza costitutiva è ammissibile soltanto dopo il relativo passaggio in giudicato.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva dichiarato la nullità di un’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione, ordinandone la cancellazione. Il contribuente, avendo ottenuto una seconda sentenza favorevole che accoglieva il ricorso per l’ottemperanza a quel primo dictum, vedeva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di ottemperanza.
L’agente della riscossione deduceva che la sentenza posta in esecuzione non era ancora passata in giudicato al momento dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza e che, nelle more, era stata addirittura riformata in appello con riconoscimento della legittimità dell’iscrizione ipotecaria. Il contribuente resisteva con controricorso; il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992, rilevando come il giudice dell’ottemperanza non abbia considerato che la sentenza da eseguire non era ancora passata in giudicato.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha rammentato che il giudizio di ottemperanza è esperibile avverso le sentenze passate in giudicato e, solo dopo la riforma del 2015, anche avverso quelle immediatamente esecutive individuate dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 546/1992, richiamati altresì dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 472/1997.
La Corte ha precisato che le sentenze costitutive, tra le quali rientra quella che annulla un’iscrizione ipotecaria, non rientrano nella categoria delle sentenze immediatamente esecutive, la cui elencazione normativa è tassativa. Per esse, pertanto, l’ottemperanza è ammissibile solo a seguito del passaggio in giudicato.
Alla stregua di tali argomentazioni, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso in ottemperanza è stato dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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