Coniuge non debitore in comunione legale e qualifica di esecutato (Cass. civ. Sez. III n. 11481 del 01.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione forzata su bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell’atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio, equiparabile quanto agli effetti all’avviso ex art. 599 cod. proc. civ. dell’avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità. Qualora, invece, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento, recando l’ingiunzione ad astenersi e gli avvisi e avvertimenti previsti dall’art. 492 cod. proc. civ., il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato. Ne consegue la legittimità dell’intervento nella procedura dei creditori personali di tale coniuge e il loro concorso nella distribuzione sulla quota del ricavato di sua spettanza. La qualifica dipende, dunque, dal contenuto effettivo dell’atto notificato, che il ricorrente per cassazione è tenuto a riprodurre.
Il Fatto
Una banca promuove pignoramento, in danno di un debitore, di una quota pari a un mezzo del diritto di proprietà su un immobile ricadente in comunione legale con il coniuge, soggetto non debitore. Nella procedura intervengono un altro privato, l’agente della riscossione e una società procuratrice di altra società, che si afferma creditrice anche del coniuge non debitore in forza di mutuo ipotecario non onorato. Il giudice dell’esecuzione ordina l’estensione del pignoramento nei confronti del coniuge.
Venduto l’immobile, il progetto di distribuzione assegna parte del ricavato alla creditrice del coniuge. Seguono opposizioni ex art. 512 cod. proc. civ., un nuovo piano con attribuzione al coniuge della metà del ricavato, una opposizione agli atti esecutivi della creditrice e, infine, la sentenza del Tribunale che accoglie la domanda di quest’ultima. Il coniuge ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza di merito perché pubblicata prima della scadenza del termine per le memorie di replica, sul presupposto della applicabilità della sospensione feriale. La Corte rigetta: gli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 sottraggono espressamente alla sospensione le opposizioni alla esecuzione, sintagma che comprende tutte le controversie oppositive incidentali all’espropriazione, comprese le opposizioni agli atti esecutivi. L’inoperatività vale in ogni fase e grado, impugnazioni incluse, secondo un orientamento consolidato.
Il secondo motivo lamenta la mancata declaratoria di inammissibilità della opposizione della creditrice. La Corte lo dichiara inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ.. Il ricorso non espone in modo adeguato le contestazioni avverso il progetto, il contenuto della ordinanza di approvazione, le doglianze successive e il dictum della ordinanza che aveva dettato i criteri del nuovo piano. Ne resta un quadro processuale oscuro, che impedisce di verificare se la pretesa della ricorrente fosse già stata avanzata e decisa o fosse tardiva.
Autonoma ragione di inammissibilità è la mancata localizzazione degli atti processuali richiamati, con indicazione della loro collocazione nel fascicolo e della acquisizione nel giudizio di legittimità. La mera produzione parziale di alcuni atti non supplisce, perché attribuirebbe alla Corte un improprio compito di ricerca.
Il terzo motivo contesta la qualifica di esecutato attribuita al coniuge non debitore. La Corte richiama il diritto vivente sulla espropriazione del bene in comunione legale, secondo cui il coniuge non debitore è soggetto passivo della espropriazione con diritti e doveri identici a quelli del coniuge esecutato, ma non assume le vesti tipiche di esecutato in assenza di un credito azionato nei suoi confronti. La notifica del pignoramento assolve allora una funzione di mera denuntiatio. Solo se l’atto è strutturato come estensione del pignoramento, con ingiunzione e avvertimenti ex art. 492, il coniuge diviene esecutato e i suoi creditori personali possono intervenire e concorrere sulla sua quota.
Poiché il contenuto dell’atto notificato è decisivo, il ricorso avrebbe dovuto riprodurlo; non lo fa e lo definisce in modo contraddittorio, ora come estensione del pignoramento ora come avviso ex art. 599. Il controllo di legittimità resta impedito e la doglianza si risolve nella deduzione di un vizio revocatorio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.