Revocatoria, atto anteriore al credito e dolo specifico del debitore (Cass. civ. Sez. III n. 11623 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, non è sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie (dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva (dolo specifico). Se l’atto è a titolo oneroso, occorre altresì che il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro. Ne consegue che, proposta un’azione revocatoria fondata sull’anteriorità dell’atto rispetto al credito, non costituisce inammissibile mutamento della domanda la deduzione, in corso di causa, che l’atto sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, poiché in tal caso è sufficiente il solo dolo generico.

Il Fatto

La società ricorrente, creditrice di un importo in forza di un decreto ingiuntivo, propone azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore, del coniuge e di alcune società, chiedendo dichiararsi l’inefficacia dell’atto con cui il debitore, anche quale titolare di impresa individuale, unitamente alla moglie e a una società, aveva costituito una nuova società conferendovi un intero ramo d’azienda, comprensivo di beni immobili di rilevante valore.

Il Tribunale di Foggia accoglie la domanda. La Corte d’Appello di Bari, in riforma, la rigetta: il credito era insorto non prima, ma dopo la stipula dell’atto impugnato e, pertanto, la declaratoria di inefficacia richiedeva la prova della dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di pregiudicare i creditori, oltre alla consapevolezza di tale preordinazione in capo al terzo. La società propone ricorso per cassazione con un solo motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, primo e secondo comma, cod. civ., degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Sostiene che, in presenza di atti dispositivi antecedenti il sorgere del credito, sarebbe sufficiente il dolo generico e che, in ogni caso, la diversa deduzione in corso di causa non integrerebbe mutamento della domanda.

La Corte ritiene il motivo infondato. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1898 del 27.01.2025, secondo cui, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, per integrare la dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901, primo comma, cod. civ. non basta la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio; e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.

Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno risolto anche l’altra questione sottesa all’ordinanza interlocutoria e rilevante ai fini dello scrutinio del ricorso, relativa alla ammissibilità, una volta proposta un’azione revocatoria ordinaria fondata sull’assunto che l’atto dispositivo sia anteriore al sorgere del debito, della deduzione in corso di causa che l’atto sia stato compiuto dopo il sorgere del debito. La Corte osserva che l’allegazione dell’avvenuto compimento dell’atto in epoca successiva, anziché anteriore, all’insorgenza del credito non può considerarsi preclusa solo accogliendo la tesi secondo cui ai fini della dichiarazione d’inefficacia è sufficiente in entrambi i casi la mera consapevolezza del pregiudizio: in tal caso non vi sarebbe introduzione di un nuovo tema d’indagine, né alterazione dei termini sostanziali della controversia, tale da determinare lesione del diritto di difesa del debitore.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei controricorrenti. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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