Claims made e giudicato esterno: la Cassazione impone controllo sulla causa concreta (Cass. civ. Sez. III n. 11887 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno sulla validità della clausola on claims made basis non copre una domanda di manleva che, pur tra le stesse parti e sulla medesima questione giuridica, presenti un diverso petitum e una diversa causa petendi, per la diversità delle domande risarcitorie principali. Il modello assicurativo claims made è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e non è soggetto al controllo di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica di rispondenza ai limiti di legge. Tale verifica, devoluta al giudice del merito, investe la causa concreta del contratto, la fase precontrattuale e quella di attuazione, con analisi dell’assetto sinallagmatico e del rapporto rischio/premio.
Il Fatto
Una paziente fu operata presso il reparto di urologia di una struttura ospedaliera universitaria per l’asportazione parziale della vescica. In seguito all’intervento si sviluppò una peritonite, non diagnosticata tempestivamente. Solo alcuni giorni dopo, a seguito di un consulto, fu diagnosticata la peritonite e si procedette all’intervento chirurgico. Le condizioni della paziente peggiorarono progressivamente fino al decesso.
Il marito e i quattro figli convennero in giudizio risarcitorio la struttura ospedaliera e l’azienda sanitaria locale. Intervennero in via litisconsortile le quattro sorelle della defunta. Il Tribunale accertò la responsabilità della struttura ospedaliera e condannò la società assicurativa a tenerla indenne. La Corte d’appello riformò parzialmente la decisione e respinse la domanda di manleva, richiamando due giudicati esterni sulla validità della clausola claims made. La struttura ospedaliera ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte dichiara inammissibile il controricorso della società assicurativa, depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione del ricorso.
Sul primo motivo, la Corte ritiene manifestamente infondata la censura sulla prescrizione. Ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Nella specie la condotta omissiva dei medici integrò anche il reato di omicidio colposo, non essendo intervenuta sentenza irrevocabile né estinzione per causa diversa dalla prescrizione. Non rileva la natura probabilistica dell’accertamento del nesso causale in sede civile, che non esclude l’applicazione del più ampio termine.
Sul secondo motivo, la Corte conferma il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale anche alle sorelle, componenti della famiglia “originaria”. La morte causata da illecito fa presumere ex art. 2727 cod. civ. la sofferenza morale dei superstiti, con onere del convenuto di provare l’indifferenza affettiva. La presunzione riguarda l’aspetto interiore del danno, non quello dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la prova dell’intensità della relazione. Corretto l’uso delle tabelle romane e la differenziazione in base alla non convivenza.
Sul terzo motivo, la Corte accoglie la censura sulla violazione dell’art. 2909 cod. civ. L’individuazione dei limiti del giudicato presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi della domanda. Nella specie manca identità tra la domanda di garanzia del presente giudizio e quelle dei giudizi precedenti, per la diversità delle domande risarcitorie principali, con conseguente diverso petitum e causa petendi. Non si è formato giudicato.
Resta però il profilo sostanziale. Richiamate le Sezioni Unite n. 22437 del 2018, la Corte ribadisce che il modello claims made è riconducibile all’assicurazione contro i danni e non è soggetto al controllo di meritevolezza, ma alla verifica della rispondenza ai limiti di legge. Il giudice del merito deve indagare la causa concreta sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico, valutando in particolare il premio di polizza. Nella specie tale controllo è stato assorbito dall’accoglimento del giudicato esterno.
Il quarto motivo è manifestamente infondato: la restituzione della somma costituiva effetto automatico ex art. 336 cod. proc. civ. della riforma della sentenza di primo grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.