TARSU, ultrattività del regime transitorio e potestà regolamentare dei comuni (Cass. civ. Sez. V n. 12106 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione della TARSU ad opera del d.lgs. n. 22 del 1997 non ne ha comportato l’abrogazione immediata, essendo subordinata al perfezionamento del regime transitorio previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 158 del 1999. Il d.lgs. n. 152 del 2006, adottato prima di detta scadenza, ha conservato le discipline regolamentari vigenti e ha prorogato il regime transitorio fino all’adozione del nuovo prelievo, sì che difetta il vuoto normativo denunciato e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 23 del 2011, in relazione all’art. 23 Cost., è manifestamente infondata. La potestà regolamentare del comune di ridurre in percentuale la superficie tassabile presuppone che la produzione di rifiuti speciali non sia esclusiva e unica per l’intera superficie. L’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione da sanzioni, va riferita al giudice e non al contribuente.

Il Fatto

Una società in liquidazione impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo della TARSU dovuta per l’anno 2010. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione di prime cure, ritenendo legittima l’applicazione del tributo sulle superfici destinate a uffici e ad attività artigianale, con riduzione del 50% su quest’ultima in base al regolamento comunale.

Il giudice d’appello riteneva la disposizione regolamentare di diretta attuazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 e non escludeva l’imposizione la circostanza che la contribuente avesse smaltito a proprie spese rifiuti speciali. La società ricorreva per cassazione con sei motivi; il Comune resisteva con controricorso, mentre l’agente della riscossione non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il quinto motivo, logicamente pregiudiziale. Richiamando le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, ribadisce che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La motivazione per relationem è legittima se il giudice d’appello fa proprie le argomentazioni del primo giudice esprimendo, sia pur sinteticamente, le ragioni della conferma.

Nel caso di specie la sentenza impugnata reca compiuta enunciazione del criterio regolatore della tassazione, individuato nell’esercizio della potestà regolamentare sottesa all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, e la ratio decidendi risulta espressa, sia pure in forma sintetica. Il motivo è destituito di fondamento.

Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che il prelievo difettasse di base legislativa perché il regime transitorio sarebbe cessato al 1° gennaio 2010. La Corte ricostruisce la sequenza normativa: il d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva la soppressione della TARSU a decorrere dai termini del regime transitorio; il d.P.R. n. 158 del 1999 fissava una durata massima di sette o otto anni; il d.lgs. n. 152 del 2006, adottato prima del perfezionamento di detta scadenza, ha conservato le discipline regolamentari vigenti e ha esso stesso prorogato il regime transitorio per evitare soluzioni di continuità. La soluzione è rimasta in vigore fino all’adozione della TARES, con la quale soltanto dal 1° gennaio 2013 sono soppressi i vigenti prelievi. Manifestamente infondata è dunque la questione di legittimità costituzionale.

I motivi dal secondo al quarto sono inammissibili: non colgono la ratio decidendi e si risolvono nell’evocazione di limiti al potere di assimilazione quando viene in rilievo la produzione promiscua di rifiuti urbani, senza indicazione dei corrispondenti referenti regolamentari. La potestà regolamentare presuppone che la superficie, ancorché produttiva di rifiuti speciali, possa essere ridotta in percentuale quando in quelle attività la produzione di rifiuti speciali non è esclusiva e unica per l’intera superficie (Sezioni Unite n. 7581 del 2009).

Quanto al sesto motivo, la Corte esclude ogni incertezza normativa oggettiva richiamando Cass. n. 24670 del 2007: essa postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma, riferibile al giudice e non al contribuente o all’ufficio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *