Ripetizione indebito bancario: onere probatorio del correntista e vicinanza della prova (Cass. civ. Sez. I n. 12855 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene tali clausole. Egli non può invocare il principio di vicinanza della prova per spostare detto onere in capo alla banca, poiché tale principio non trova applicazione quando ciascuna parte, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. Ne consegue che l’omessa produzione, da parte del correntista, del modulo contenente le condizioni contrattuali rende la doglianza sul difetto di prova della clausola anatocistica generica e la censura inammissibile.
Il Fatto
La società correntista agiva davanti al Tribunale di Avezzano nei confronti della banca per ottenere la restituzione delle somme asseritamente versate in eccedenza nel corso del rapporto di conto corrente, a titolo di interessi anatocistici applicati in base alla clausola “uso piazza” e comunque non dovuti, oltre che usurari.
Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che erano stati depositati solo gli estratti conto e il contratto, privo però dell’allegato con le condizioni contrattuali, e che il rapporto doveva ritenersi ancora aperto, con conseguente impossibilità di qualificare i versamenti come rimesse solutorie ripetibili. La Corte d’appello di l’Aquila confermava la decisione e condannava l’appellante al pagamento di una somma a titolo di art. 96 c.p.c. La società proponeva allora ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Investita del motivo con cui la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2697 c.c. e 36 c.p.c., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. In via preliminare ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca, fondata su un asserito trasferimento aziendale non provato.
Nel merito, il Collegio ha ribadito che nei rapporti di conto corrente bancario spetta al cliente che agisce per la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti, mediante la produzione del contratto contenente le clausole stesse. Non è consentito invocare il principio di vicinanza della prova per trasferire tale onere sulla banca.
La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia — Cass. n. 33009/2019, n. 1550/2022 e n. 35979/2022 — chiarendo che il principio di vicinanza della prova non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione.
Su questa base la doglianza è stata giudicata generica: la ricorrente censurava la statuizione sull’omessa prova della clausola anatocistica sostenendo che fosse la banca a doverla fornire, ma proprio tale assunto contrasta con la regola probatoria applicabile.
La Corte ha quindi ritenuto che la Corte d’appello avesse applicato correttamente i principi richiamati, evidenziando l’omessa produzione, da parte della correntista, del modulo contenente le condizioni contrattuali relative alla clausola anatocistica. Ratio che, secondo il Collegio, non è stata adeguatamente attinta dal ricorso. Seguono la condanna alle spese e l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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