Doppia conforme e travisamento della prova: onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 13365 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione fondato sul motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il travisamento della prova, inteso come errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, è censurabile in cassazione solo alle condizioni individuate dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. In tema di inerenza del costo, il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo e a documentarli, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione della spesa.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società in accomandita semplice un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione costi ritenuti non sufficientemente documentati; contestualmente notificava ai soci separati avvisi di accertamento per i redditi da partecipazione, ai sensi dell’art. 5 TUIR. La società e i soci impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che, previa riunione dei ricorsi, li respingeva. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado sul rilievo del mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla deducibilità dei costi.
La società e i soci proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Il ricorso era avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per aver la Commissione regionale ritenuto sussistente la doppia conforme di merito nonostante le differenze tra le due decisioni. La Corte lo dichiara inammissibile, richiamando il principio per cui, in caso di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, è inammissibile se non si indicano le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e non se ne dimostra la diversità, secondo il precedente Cass., Sez. III, n. 5947 del 2023.
La Commissione regionale, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha respinto l’impugnazione sul rilievo del mancato assolvimento dell’onere della prova in merito alla deducibilità dei costi sotto il profilo dell’inerenza, richiamando la genericità della descrizione delle prestazioni riportate in fattura. La decisione di appello è dunque, contrariamente a quanto prospettato, conforme a quella di prime cure.
Il secondo motivo prospettava la nullità della sentenza per motivazione assente e per mancata valutazione di documenti decisivi, deducendo il travisamento della prova. La Corte lo dichiara inammissibile, rilevando che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove ricorrano i presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., trova rimedio nella revocazione per errore di fatto. Se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, secondo Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024. Il travisamento, per essere censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, postula che l’errore cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, che il contenuto abbia formato oggetto di discussione e che l’errore sia decisivo, secondo Cass., Sez. I, n. 9507 del 2023.
In tema di inerenza di un costo, il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi e a documentarli, quali l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all’attività svolta, secondo Cass., Sez. V, n. 1239 del 2025. Non basta la contabilizzazione della spesa, occorrendo una documentazione di supporto da cui ricavare la ragione e la coerenza economica della stessa, secondo Cass., Sez. V, n. 13300 del 2017 e Cass., Sez. V, n. 21184 del 2014. Nel caso di specie non ricorrono gli estremi per sindacare un travisamento della prova, avendo la Commissione regionale escluso l’inerenza del costo alla luce della genericità della descrizione delle prestazioni in fattura.
Il terzo motivo lamentava l’errata applicazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, per aver la Commissione regionale ancorato l’inerenza alla necessità di una correlazione con un corrispondente ricavo. La Corte lo dichiara inammissibile, ribadendo che il ricorso per cassazione è inammissibile quando, apparentemente deducendo una violazione di norme di legge, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito, secondo Cass., Sez. VI-3, n. 8758 del 2017 e Cass., Sez. II, n. 10927 del 2024.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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