La notifica a PEC non risultante dai pubblici elenchi è nulla ma sanabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 11332 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione telematica eseguita a un indirizzo PEC del destinatario non risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) è nulla, ma non inesistente, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., qualora l’atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario e questi abbia potuto esercitare il diritto di difesa. Ne consegue il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata su tale vizio. Sul piano sostanziale, in tema di IVA, la mancata restituzione di campionari inviati a una consociata estera, entro una soglia di gratuità contrattualmente prevista (franchigia), esige una verifica motivata circa la natura fisiologica o patologica dell’evento, ai fini della qualificazione dell’operazione come prestito d’uso ovvero come cessione gratuita ad effetti traslativi differiti, rilevante per la determinazione della territorialità dell’imposta.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società la mancata applicazione dell’IVA sulle cessioni gratuite di campionari inviati alla consociata francese, ritenendo trattarsi di cessioni ad effetti traslativi differiti territorialmente rilevanti in Italia. La società eccepiva che i beni erano stati inviati in prestito d’uso e che solo la mancata restituzione, regolata da una franchigia di gratuità, determinava il trasferimento della proprietà, allorché i beni si trovavano già in Francia.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi della società, qualificando l’invio come prestito d’uso e ritenendo carente il requisito territoriale. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava la decisione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, notificato a un indirizzo PEC che la società dichiarava non risultante dai pubblici elenchi, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Richiamato il principio per cui, ai sensi dell’art. 149-bis c.p.c. e dell’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, l’indirizzo PEC del destinatario è unicamente quello risultante dal Reginde, con conseguente nullità della notificazione eseguita presso un indirizzo diverso, la Corte ne ha limitato la portata ai casi in cui la notifica sia inidonea ad assicurare la conoscenza dell’atto. Nel caso di specie, avendo la società ricevuto l’atto e svolto pienamente le proprie difese con il controricorso, la nullità risulta sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c., non potendo configurarsi un’ipotesi di inesistenza della notificazione.
Nel merito, la Corte ha accolto i motivi di ricorso, censurando la motivazione della CTR per aver qualificato come fisiologica la restituzione dei campionari senza confrontarsi con la clausola di franchigia. Detta clausola, infatti, non è un elemento neutro, ma una regola di allocazione del rischio, idonea a rivelare se le parti avessero considerato la mancata restituzione come un esito atteso e accettato.
La Corte ha evidenziato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la franchigia esprimesse una mera regolazione di evenienze eccezionali, coerente con il prestito d’uso ex art. 41, comma 3, d.l. n. 331/1993, ovvero una previsione fisiologica di trasferimenti gratuiti differiti, imponendo la qualificazione come cessione gratuita ad effetti traslativi differiti ex artt. 2, comma 2, n. 4, e 6, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. La carenza argomentativa su tale profilo decisivo integra il vizio di motivazione apparente e inficia l’applicazione delle regole sulla territorialità dell’imposta di cui all’art. 7-bis del medesimo d.P.R.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie dando conto dell’incidenza della franchigia sulla qualificazione dell’operazione e sull’individuazione del momento e del luogo di effettuazione della cessione ai fini IVA.
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Nota della Redazione
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