Cessata materia del contendere e inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 13509 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, determinata dal venir meno dell’interesse della parte alla pronuncia sul merito, rende inammissibile il ricorso per cassazione, ancorché l’inammissibilità sia successiva alla proposizione dell’impugnazione. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.R. n. 115/2002, poiché la misura, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non ammette estensioni interpretative. La relativa statuizione resta riservata alle ipotesi di inammissibilità originaria o comunque riconducibili al paradigma legale.

Il Fatto

Una contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato dal Comune per omesso pagamento dell’IMU 2014 in riferimento a terreni di proprietà della ricorrente.

Il Comune rimaneva intimato, senza costituirsi. Con memoria depositata il 28 aprile 2025, la ricorrente deduceva di aver estinto la pretesa a seguito di atto di pignoramento mobiliare presso terzi promosso nell’interesse dell’ente e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale la sopravvenienza segnalata dalla ricorrente. La vicenda processuale sopravvenuta incide sull’interesse sostanziale alla decisione: la parte non ha più ragione di ottenere una pronuncia sul merito dell’impugnazione.

Da qui la qualificazione: non si configura un’ipotesi di estinzione del giudizio, ma una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito. Il collegio richiama sul punto Cass. n. 13565 del 2005 e Cass. Sez. Un. n. 368 del 2000, che sorreggono l’esito dichiarativo.

Conseguenza sul piano delle spese: nulla è disposto, stante la mancata costituzione del Comune, con compensazione tra le parti.

Venendo al contributo unificato, la Corte ne esclude l’ulteriore versamento. La norma invocata — art. 13, comma 1-quater, d.p.R. n. 115/2002 — introduce una misura di carattere eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria: ne resta preclusa ogni estensione interpretativa oltre i casi tipizzati.

Nella specie si è in presenza di un’inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, ipotesi non riconducibile al paradigma legale. Il collegio richiama Cass. n. 13636 del 2015, oltre a Cass. n. 20697 del 2021, Cass. n. 31732 del 2018, Cass. n. 14782 del 2018 e Cass. n. 3542 del 2017. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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