Accertamento sintetico, la prova contraria e il dovere di rideterminare il reddito (Cass. civ. Sez. 5 n. 19007 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito con il metodo del c.d. redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente ha ad oggetto non solo la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma anche l’entità delle somme e la durata del relativo possesso, dovendo essere forniti elementi sintomatici idonei a collegare tali risorse alle spese contestate. La prova della disponibilità generica di risorse finanziarie ulteriori non è sufficiente. Qualora il giudice di merito ritenga eccessiva la stima del valore dei beni indice operata dall’ufficio, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, è tenuto a rideterminare il reddito e la pretesa impositiva nella misura corretta, annullando l’atto solo per la parte rimasta priva di titolo.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato, in applicazione dei parametri del c.d. redditometro, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, fondandosi sullo scostamento tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente imputato per due anni consecutivi, in considerazione del possesso di beni indice e delle spese sostenute per il loro acquisto e mantenimento.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo dimostrata l’incongruenza dei beni indice rispetto alla situazione economica, considerata la convivenza con i genitori e l’uso promiscuo dell’autovettura. La Commissione tributaria regionale, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva respinto il gravame. Avverso tale sentenza, l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., lamentando l’erronea applicazione della regola di ripartizione dell’onere della prova, che grava sul contribuente e deve avere ad oggetto anche la durata del possesso degli ulteriori introiti. La ricorrente ha inoltre censurato la sentenza per non aver proceduto alla rideterminazione del reddito dopo aver ritenuto eccessiva la stima del valore dei beni indice.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando l’orientamento consolidato in materia di prova contraria nel c.d. redditometro. La presunzione legale relativa derivante dall’applicazione dei parametri pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare, mediante idonea documentazione, la provenienza non reddituale delle disponibilità finanziarie. Tale prova non può limitarsi ad una disponibilità generica, ma deve vertere sull’entità delle somme e sul periodo in cui sono rimaste nella disponibilità del contribuente, fornendo elementi sintomatici del loro impiego per sostenere le spese contestate, come la prova della durata del possesso e della coincidenza temporale con l’esborso patrimoniale.
La Corte ha inoltre chiarito che, una volta accertato che la stima dell’ufficio è eccessiva rispetto al valore dei beni indice, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l’avviso di accertamento. In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, esso è tenuto a rideterminare il reddito e la pretesa impositiva nella misura corretta, annullando l’atto solo per la parte non più titolata.
Nel caso di specie, la CTR non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto sufficiente una generica disponibilità finanziaria derivante dalla convivenza con i genitori, senza verificarne l’entità effettiva, la durata del possesso e l’esistenza di elementi sintomatici della destinazione alle spese contestate. Allo stesso modo, la CTR si è sottratta al dovere di rideterminare il reddito dopo aver ritenuto incongrua la stima dei beni indice. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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