Compensi al difensore ammesso al patrocinio: dovuta la fase decisionale (Cass. civ. Sez. II n. 13507 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che propone opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, e non quale mero sostituto processuale della parte. Nel giudizio di cassazione la fase decisionale deve essere liquidata al difensore tutte le volte in cui siano state svolte attività riconducibili all’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. n. 55 del 2014, ivi compreso il deposito della memoria ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. La riduzione della metà ex art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 opera sul compenso così determinato.
Il Fatto
Un avvocato, rappresentato e difeso da sé medesimo, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, in sede di opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha rideterminato il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva prestata in favore di un soggetto richiedente protezione internazionale e ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale aveva rilevato che il decreto era erroneamente riferito al procedimento di primo grado anziché a quello di cassazione, per il quale soltanto era stata accolta l’istanza di ammissione. Aveva quindi liquidato la somma con riguardo alle sole fasi di studio e introduttiva, richiamando la derogabilità dei valori tabellari minimi, la serialità delle controversie in materia e l’agilità della trattazione.
La Motivazione della Corte
Il Ministero della Giustizia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché proposto dal difensore e non dalla parte, unico soggetto legittimato. La Corte respinge l’eccezione richiamando la propria ordinanza n. 4082 del 14/02/2024: il difensore che si oppone al decreto di pagamento dei compensi agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, distinto da quello della parte assistita.
Nel merito, il primo motivo denuncia la mancata liquidazione della fase decisionale del giudizio di cassazione, malgrado il deposito della memoria ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. La Corte ritiene il motivo fondato. L’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. n. 55 del 2014 riconduce alla fase decisionale una pluralità di attività: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie illustrative o conclusionali anche in replica, con il relativo deposito ed esame, la discussione orale, la redazione e il deposito delle note spese, nonché l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo.
Il Tribunale aveva omesso ogni liquidazione per tale fase nonostante il deposito della memoria. Il secondo motivo censura la violazione dei parametri minimi quanto alle competenze del giudizio di opposizione, determinate in euro 462,00 senza considerare la fase decisionale, per la quale il ricorrente assumeva dovuti ulteriori euro 200,00. Anche questo motivo è accolto, essendo state incontestabilmente svolte alcune attività della fase decisionale, quali l’esame, la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo e il ritiro del fascicolo.
La Corte accoglie dunque entrambi i motivi e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., in assenza di accertamenti di fatto, riconosce la somma aggiuntiva di euro 575,00 per la fase decisionale del giudizio di cassazione, da ridursi della metà ex art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quella di euro 200,00 per la fase decisionale del giudizio di opposizione. Precisа che lo scaglione di valore di riferimento è quello inferiore, avendo riguardo al valore differenziale in contestazione, e non quello indicato dal ricorrente.
Nota della Redazione
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